Art. 5 
 
              Modalita' di comunicazione della rinuncia 
                     alla domanda di ammissione 
 
  1. Il candidato che non intenda sostenere  le  prove  d'esame  deve
procedere a formalizzare la  rinuncia  alla  domanda  di  ammissione,
collegandosi  al  sito  internet  del  Ministero   della   giustizia,
«www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni»
e accedendo al sistema usando le credenziali gia' in suo possesso. 
  2. La rinuncia alla domanda di partecipazione deve  essere  redatta
compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine di dieci  giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto. 
  3. Dopo aver completato l'inserimento e la conferma  dei  dati,  il
sistema informatico notifichera' l'avvenuta ricezione,  fornendo  una
pagina di risposta che contiene il collegamento al file,  in  formato
.pdf, «rinuncia alla domanda  di  partecipazione».  Per  la  corretta
compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella  maschera
di inserimento delle informazioni richieste dal modulo.