Art. 5 Modalita' di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione 1. Il candidato che non intenda sostenere le prove d'esame deve procedere a formalizzare la rinuncia alla domanda di ammissione, collegandosi al sito internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni» e accedendo al sistema usando le credenziali gia' in suo possesso. 2. La rinuncia alla domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 3. Dopo aver completato l'inserimento e la conferma dei dati, il sistema informatico notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf, «rinuncia alla domanda di partecipazione». Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo.