Art. 7 
 
                  Durata della seconda prova orale 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  7,  primo
periodo del decreto-legge 13 marzo 2021, n.  31,  l'effettiva  durata
della   seconda   prova   orale   deve   essere   determinata   dalla
sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equita'.