IL DIRETTORE GENERALE 
            per i sistemi di trasporto ad impianti fissi 
                   ed il trasporto pubblico locale 
 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in  particolare,  l'art.
1,  comma  640,  che  al  primo  periodo  prevede  che  «...  per  la
progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di  ciclovie
turistiche, con priorita' per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del
Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO),  da  Caposele  (AV)  a  Santa
Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia
(Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo  anulare  delle
biciclette (GRAB di Roma), ciclovia del  Garda,  ciclovia  Trieste  -
Lignano Sabbiadoro  -  Venezia,  ciclovia  Sardegna,  ciclovia  Magna
Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia
Adriatica,  nonche'  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  di
ciclostazioni  e  di  interventi  concernenti  la   sicurezza   della
circolazione ciclistica cittadina, e'  autorizzata  la  spesa  di  17
milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2017 e 2018», e, al terzo periodo, dispone che «I progetti
e gli interventi sono individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti...»; 
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1  dicembre  2016,   n   225,   recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili»  e,  in  particolare,  l'art.  15,  comma  2,
lettera a), che  ha  disposto  una  riduzione  di  spesa  per  l'anno
finanziario  2016  di  2.000.000,00  di  euro  sulle   disponibilita'
complessive previste dal citato art. 1, comma  640,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 144, che, per gli interventi di  cui  all'art.  1,  comma  640,
primo periodo, della citata legge n. 208  del  2015,  ha  autorizzato
l'ulteriore spesa di 13 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  di  30
milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni  per  ciascuno  degli
anni dal 2019 al 2024; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 140, della medesima legge  n.  232
del 2016 che ha istituito un fondo per  assicurare  il  finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo del Paese  e,  nel  cui  riparto  e'
stato previsto il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la
realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per  la
progettazione  e  la  realizzazione  di  interventi  concernenti   la
sicurezza  della  ciclabilita'  cittadina  per  un  importo  di  euro
5.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020,  allocati  nel
Capitolo  7582/MIT,   PG2   di   pertinenza   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare,  l'art.
1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui al
citato art. 1, comma 140, il cui riparto prevede  il  rifinanziamento
del Fondo  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  di  ciclovie
turistiche  e  ciclostazioni,  nonche'  per  la  progettazione  e  la
realizzazione  di   interventi   concernenti   la   sicurezza   della
ciclabilita' cittadina, per un  importo  di  euro  10.000.000,00  per
l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020,  euro  25.000.000,00
per  l'anno  2021,  euro  15.000.000,00   per   l'anno   2022,   euro
15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00  per  l'anno  2024,
euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00  per  l'anno
2026, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG3; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare,  l'art.
1, comma 95, che ha istituito un fondo  il  cui  riparto  prevede  il
rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione  di
ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la  progettazione  e
la  realizzazione  di  interventi  concernenti  la  sicurezza   della
ciclabilita' cittadina, per  un  importo  di  euro  3.604.458,00  per
l'anno 2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro  800.000,00  per
l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per
l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per
l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per
l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per
l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per
l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per
l'anno 2033, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG4; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  recante:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare,  l'art.  1  che
prevede  l'obbligo,  per  i  soggetti  individuati,  di  detenere  ed
alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato   contenente   le
informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative
alla pianificazione e  programmazione  delle  opere  e  dei  relativi
interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato  di  attuazione  di
tali opere ed interventi, a partire dallo  stanziamento  iscritto  in
bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente  sostenuti
in relazione allo stato di avanzamento delle opere; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge  31  dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato  di
attuazione delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16  gennaio  2003,  cosi'
come modificato dall'art. 41, comma 1, della legge n. 120 del 2020 in
materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
27 dicembre 2017, n.  468,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con  cui  sono  state
ripartite, tra Regioni e Province autonome, le risorse destinate alla
progettazione ed alla realizzazione di interventi  per  la  sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina, per l'importo complessivo di
euro 14.787.683,69, di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle  risorse
previste per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 640, della  citata  legge
n. 208 del 2015; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della  rete
nazionale di percorribilita' ciclistica»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il
Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il  turismo
29 novembre 2018, n. 517,  con  il  quale  sono  state  destinate  le
risorse stanziate dall'art. 1, comma 640,  della  legge  28  dicembre
2015,  n.  208,  al  finanziamento  della   progettazione   e   della
realizzazione del sistema nazionale di ciclovie  turistiche,  nonche'
di ciclostazioni e  di  interventi  concernenti  la  sicurezza  della
circolazione ciclistica cittadina, al netto di quanto  ripartito  con
il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  27
dicembre 2017, n. 468, ed articolate come segue: 
    a) annualita' 2016: euro 4.780.679,60; 
    b) annualita' 2017: euro 50.000.000,00; 
    c) annualita' 2018: euro 67.000.000,00; 
    d) annualita' 2019: euro 40.000.000,00; 
    e)  per  ciascuna  delle  annualita'  dal  2020  al  2024:   euro
40.000.000,00; 
  Considerata la valenza strategica della promozione e dello sviluppo
della  mobilita'   ciclistica,   quale   modalita'   di   spostamento
ecosostenibile; 
  Considerata la necessita'  di  promuovere  ulteriormente,  in  area
urbana e metropolitana, la mobilita'  ciclistica  come  strumento  di
mobilita' congruente con le misure di contenimento e  di  prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed  idoneo  a  limitare  il
sovraffollamento dei mezzi pubblici e l'impiego dei mezzi motorizzati
privati; 
  Tenuto  conto,  pertanto,  della  necessita'  di  assicurare   alla
mobilita'  ciclistica  adeguati   livelli   di   sicurezza   mediante
l'ampliamento  della  rete  ciclabile  e  delle  corsie   ciclistiche
presenti  in  aree  urbane  e  metropolitane,  fornendo,  cosi',  una
risposta  alle  esigenze  di  mobilita'  che  possa  garantire,   nel
contempo, sia una limitazione all'utilizzo diffuso dei mezzi  privati
motorizzati  sia,  in  un'ottica  di  mitigazione  dei   rischi   che
discendono da un sovraffollamento dei mezzi pubblici,; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo 20 luglio 2020, n. 283 che ha modificato  il  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari forestali ed  il  turismo  29  novembre
2018, n. 517, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 22 gennaio 2019, n. 18, rimodulando le risorse in  relazione
allo  stato  effettivo  di  avanzamento  degli  interventi  previsti,
assicurando comunque la disponibilita' complessiva delle risorse gia'
programmate con il medesimo decreto n. 517 del 2018, e garantendo nel
contempo, per le ciclovie turistiche, un adeguato profilo di  risorse
disponibili per l'anno  finanziario  2020,  anche  in  considerazione
dello sviluppo delle attivita' di progettazione attualmente in corso; 
  Considerato  che  sul  Capitolo  7582/MIT,  PG1,  PG2,  PG3  e  PG4
risultano disponibili per  gli  esercizi  2020-2021  complessivamente
144.538.004,57 euro, oltre le risorse, pari a 2.706.453,43 euro, gia'
assegnate alla Ciclovia GRAB di Roma  con  l'art.  3,  comma  3,  del
citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di
concerto con il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  il
Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il  turismo
29 novembre 2018, n. 517; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
12 agosto 2020, n. 344, recante «Risorse destinate a ciclovie urbane»
e riguardante la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e  di
interventi concernenti la  sicurezza  della  circolazione  ciclistica
cittadina; 
  Considerato l'art. 3, comma 1, del  predetto  decreto  che  prevede
l'utilizzo di un finanziamento pari ad euro 4.244.458,00, di cui euro
1.590.984,77 per l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23  per  l'anno  2021,
destinato alla progettazione e realizzazione di  ciclostazioni  e  di
interventi concernenti la  sicurezza  della  circolazione  ciclistica
cittadina, diretti a collegare le stazioni  ferroviarie  con  i  poli
universitari; 
  Considerato, altresi', l'art. 3, comma 2, del decreto n. 344 del 12
agosto 2020 che prevede che con decreto del direttore generale per  i
sistemi di trasporto ad  impianti  fissi  ed  il  trasporto  pubblico
locale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  adottato
su proposta  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  si
procede, nei limiti di cui al comma 1, all'assegnazione di risorse in
favore dei  comuni,  nei  cui  territori  sono  ubicate  le  sedi  di
universita'  statali  o  di  universita'   non   statali   legalmente
riconosciute; 
  Vista la nota del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 7482
del 15 dicembre 2020 e le proposte del Ministero  dell'universita'  e
della ricerca - segretariato generale n. 49027 del 16 dicembre 2020 e
n.  1523  del  19  febbraio  2021  degli  interventi  riguardanti   i
collegamenti tra i poli universitari e le  stazioni  ferroviarie  nei
seguenti comuni: Roma, Padova, Napoli, Pisa, Bari, Palermo e  Milano;
in particolare: Universita' degli studi di Roma-La  Sapienza  -  Roma
Termini;  Universita'  degli  studi  di  Padova  -  Padova  Centrale;
Universita'  degli  studi  di  Napoli-Federico  II  -  Napoli  Piazza
Garibaldi; Universita' degli studi di  Napoli-Federico  II  -  Napoli
Piazza Cavour; Universita' degli  studi  di  Pisa  -  Pisa  Centrale;
Universita'  degli  studi  di  Bari-Aldo  Moro   -   Bari   Centrale;
Universita' degli studi di Palermo -  Palermo  Centrale;  Universita'
degli studi Milano-Bicocca - Milano Greco Pirelli; 
  Ritenuta condivisibile la proposta del MUR; 
  Ritenuto pertanto opportuno procedere  ad  una  ripartizione  delle
risorse disponibili in  relazione  al  costo  medio  stimato  per  la
progettazione e realizzazione  di  un  chilometro  lineare  di  pista
ciclabile, comprensivo di ciclostazioni e di  interventi  concernenti
la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina,  pari  a  circa
euro 350.000,00 cosi' come  riportato  nell'allegato  2  al  presente
decreto; 
  Tenuto conto degli esiti della riunione del 9 marzo 2021 del tavolo
tecnico di monitoraggio  dei  PUMS,  che  costituisce  il  tavolo  di
monitoraggio di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti n. 344 del 12 agosto 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  dispone  l'assegnazione  delle   risorse
previste dall'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti n. 344 del 12 agosto 2020, a valere sull'autorizzazione
di spesa recata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e pari ad euro 4.244.458,00, di  cui  euro  1.590.984,77  per
l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l'anno 2021; 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla progettazione e
alla realizzazione da parte dei comuni  indicati  nelle  premesse  di
ciclostazioni  e  di  interventi  concernenti  la   sicurezza   della
circolazione ciclistica cittadina, diretti a  collegare  le  stazioni
ferroviarie con i poli universitari, tenendo conto di eventuali altri
poli di attrazione, in coerenza con i relativi aspetti  urbani  degli
strumenti  di  programmazione  regionale,  del  Piano  urbano   della
mobilita' sostenibile e dei Biciplan laddove adottati. 
  3. Le tipologie di interventi ammessi a finanziamento  sono  quelle
riportate  nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. Gli interventi sono realizzati in conformita'  alle
vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza stradale.