IL DIRETTORE GENERALE per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1, comma 640, che al primo periodo prevede che «... per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita' per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), ciclovia del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonche' per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, e' autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018», e, al terzo periodo, dispone che «I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti...»; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n 225, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» e, in particolare, l'art. 15, comma 2, lettera a), che ha disposto una riduzione di spesa per l'anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilita' complessive previste dal citato art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 144, che, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 640, primo periodo, della citata legge n. 208 del 2015, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; Visto, altresi', l'art. 1, comma 140, della medesima legge n. 232 del 2016 che ha istituito un fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del Paese e, nel cui riparto e' stato previsto il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilita' cittadina per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG2 di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l'art. 1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui al citato art. 1, comma 140, il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilita' cittadina, per un importo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, euro 25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 15.000.000,00 per l'anno 2022, euro 15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00 per l'anno 2024, euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00 per l'anno 2026, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG3; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'art. 1, comma 95, che ha istituito un fondo il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilita' cittadina, per un importo di euro 3.604.458,00 per l'anno 2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per l'anno 2033, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG4; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti; Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, cosi' come modificato dall'art. 41, comma 1, della legge n. 120 del 2020 in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono state ripartite, tra Regioni e Province autonome, le risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, per l'importo complessivo di euro 14.787.683,69, di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle risorse previste per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: «Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517, con il quale sono state destinate le risorse stanziate dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al finanziamento della progettazione e della realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonche' di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, al netto di quanto ripartito con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, ed articolate come segue: a) annualita' 2016: euro 4.780.679,60; b) annualita' 2017: euro 50.000.000,00; c) annualita' 2018: euro 67.000.000,00; d) annualita' 2019: euro 40.000.000,00; e) per ciascuna delle annualita' dal 2020 al 2024: euro 40.000.000,00; Considerata la valenza strategica della promozione e dello sviluppo della mobilita' ciclistica, quale modalita' di spostamento ecosostenibile; Considerata la necessita' di promuovere ulteriormente, in area urbana e metropolitana, la mobilita' ciclistica come strumento di mobilita' congruente con le misure di contenimento e di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed idoneo a limitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici e l'impiego dei mezzi motorizzati privati; Tenuto conto, pertanto, della necessita' di assicurare alla mobilita' ciclistica adeguati livelli di sicurezza mediante l'ampliamento della rete ciclabile e delle corsie ciclistiche presenti in aree urbane e metropolitane, fornendo, cosi', una risposta alle esigenze di mobilita' che possa garantire, nel contempo, sia una limitazione all'utilizzo diffuso dei mezzi privati motorizzati sia, in un'ottica di mitigazione dei rischi che discendono da un sovraffollamento dei mezzi pubblici,; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 20 luglio 2020, n. 283 che ha modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 gennaio 2019, n. 18, rimodulando le risorse in relazione allo stato effettivo di avanzamento degli interventi previsti, assicurando comunque la disponibilita' complessiva delle risorse gia' programmate con il medesimo decreto n. 517 del 2018, e garantendo nel contempo, per le ciclovie turistiche, un adeguato profilo di risorse disponibili per l'anno finanziario 2020, anche in considerazione dello sviluppo delle attivita' di progettazione attualmente in corso; Considerato che sul Capitolo 7582/MIT, PG1, PG2, PG3 e PG4 risultano disponibili per gli esercizi 2020-2021 complessivamente 144.538.004,57 euro, oltre le risorse, pari a 2.706.453,43 euro, gia' assegnate alla Ciclovia GRAB di Roma con l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344, recante «Risorse destinate a ciclovie urbane» e riguardante la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina; Considerato l'art. 3, comma 1, del predetto decreto che prevede l'utilizzo di un finanziamento pari ad euro 4.244.458,00, di cui euro 1.590.984,77 per l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l'anno 2021, destinato alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari; Considerato, altresi', l'art. 3, comma 2, del decreto n. 344 del 12 agosto 2020 che prevede che con decreto del direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministero dell'universita' e della ricerca, si procede, nei limiti di cui al comma 1, all'assegnazione di risorse in favore dei comuni, nei cui territori sono ubicate le sedi di universita' statali o di universita' non statali legalmente riconosciute; Vista la nota del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 7482 del 15 dicembre 2020 e le proposte del Ministero dell'universita' e della ricerca - segretariato generale n. 49027 del 16 dicembre 2020 e n. 1523 del 19 febbraio 2021 degli interventi riguardanti i collegamenti tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie nei seguenti comuni: Roma, Padova, Napoli, Pisa, Bari, Palermo e Milano; in particolare: Universita' degli studi di Roma-La Sapienza - Roma Termini; Universita' degli studi di Padova - Padova Centrale; Universita' degli studi di Napoli-Federico II - Napoli Piazza Garibaldi; Universita' degli studi di Napoli-Federico II - Napoli Piazza Cavour; Universita' degli studi di Pisa - Pisa Centrale; Universita' degli studi di Bari-Aldo Moro - Bari Centrale; Universita' degli studi di Palermo - Palermo Centrale; Universita' degli studi Milano-Bicocca - Milano Greco Pirelli; Ritenuta condivisibile la proposta del MUR; Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una ripartizione delle risorse disponibili in relazione al costo medio stimato per la progettazione e realizzazione di un chilometro lineare di pista ciclabile, comprensivo di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, pari a circa euro 350.000,00 cosi' come riportato nell'allegato 2 al presente decreto; Tenuto conto degli esiti della riunione del 9 marzo 2021 del tavolo tecnico di monitoraggio dei PUMS, che costituisce il tavolo di monitoraggio di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 344 del 12 agosto 2020; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto dispone l'assegnazione delle risorse previste dall'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 344 del 12 agosto 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari ad euro 4.244.458,00, di cui euro 1.590.984,77 per l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l'anno 2021; 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla progettazione e alla realizzazione da parte dei comuni indicati nelle premesse di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari, tenendo conto di eventuali altri poli di attrazione, in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, del Piano urbano della mobilita' sostenibile e dei Biciplan laddove adottati. 3. Le tipologie di interventi ammessi a finanziamento sono quelle riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli interventi sono realizzati in conformita' alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza stradale.