Art. 2 
 
Anticipazione   del   termine   di   pagamento   delle    prestazioni
previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza sociale 
 
  1. All'art. 1, comma 1, lettera  c)  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 740 del 12 febbraio 2021,  le
parole «1° maggio 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «30  aprile
2021».