Art. 2 Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza sociale 1. All'art. 1, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 740 del 12 febbraio 2021, le parole «1° maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».