Art. 3 
 
  1. Chiunque fa ingresso per una  qualsiasi  durata  nel  territorio
nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D  ed
E dell'allegato 20  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021, prima  del  proprio  ingresso  nel  territorio
nazionale,  e'  tenuto  a   compilare   uno   specifico   modulo   di
localizzazione  in  formato  digitale,  nei  termini  e  secondo   la
tempistica  individuati  con  apposita  circolare   dalla   Direzione
generale della prevenzione sanitaria, e a darne prova al vettore o  a
chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Lo stesso  sostituisce
la dichiarazione di  cui  all'art.  50,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che potra' essere
resa con le modalita'  ivi  previste  in  alternativa  al  modulo  di
localizzazione  in  formato  digitale  esclusivamente  in   caso   di
impedimenti tecnologici.