Art. 4 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono  vietati  l'ingresso  e  il
transito nel territorio nazionale alle persone  che  nei  quattordici
giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  l'ingresso  e  il  traffico
aereo dal Brasile sono consentiti a condizione  che  i  soggetti  non
manifestino sintomi da  COVID-19  e  che  si  trovino  in  una  delle
seguenti situazioni: 
    a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al
13 febbraio 2021; 
    b) rientrino nei casi di cui all'art. 51, comma  7,  lettera  n),
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 
    c)  intendano  raggiungere  il  domicilio,  l'abitazione   o   la
residenza dei figli minori, del coniuge o della parte  di  unione  di
civile; 
    d) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili
motivi di necessita', all'ingresso in Italia. 
  3. Nei casi di cui al comma  2,  fermi  restando  gli  obblighi  di
dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 2  marzo  2021  e  dall'art.  3  della  presente  ordinanza,
l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo  dal  Brasile
sono consentiti secondo la seguente disciplina: 
    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione
di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso
nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o  antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di  confine,  ove  possibile,  ovvero  entro
quarantotto  ore  dall'ingresso  nel  territorio   nazionale   presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso  di  ingresso  nel
territorio  nazionale  mediante  volo  proveniente  dal  Brasile,  il
tampone di  cui  alla  presente  lettera  e'  effettuato  al  momento
dell'arrivo in aeroporto; 
    c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito  del  test  di
cui alla lettera b), alla  sorveglianza  sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di dieci giorni presso  l'abitazione  o  la
dimora nei termini di cui all'art. 51, commi da 1 a  5,  del  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,  previa
comunicazione  del  proprio  ingresso  nel  territorio  nazionale  al
Dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per
territorio; 
    d)  obbligo  di  effettuare  un  ulteriore  test   molecolare   o
antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1,  l'ingresso  nel  territorio
nazionale e' altresi' consentito nelle situazioni  previste  all'art.
51, comma 7, lettere f), m) e n),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  2  marzo  2021,  previa  autorizzazione  del
Ministero della salute o secondo  protocolli  sanitari  validati,  in
deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art.  51  secondo  la  seguente
disciplina: 
    a) adempimento degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all'art.
50; 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque
sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi sottoposti, nelle quarantotto  ore  antecedenti  all'ingresso
nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o  antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di  confine,  ove  possibile,  ovvero  entro
quarantotto  ore  dall'ingresso  nel  territorio   nazionale   presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento. 
  5. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di compilazione del  modulo  di  localizzazione
del passeggero digitale  di  cui  all'art.  3,  le  disposizioni  del
presente articolo non si  applicano  all'equipaggio  e  al  personale
viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo  restando
l'obbligo di sottoporsi  ad  un  test  molecolare  o  antigenico,  da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di  confine,  ove  possibile,  ovvero  entro
quarantotto  ore  dall'ingresso  nel  territorio   nazionale   presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento.