Art. 4
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono vietati l'ingresso e il
transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici
giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ingresso e il traffico
aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non
manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle
seguenti situazioni:
a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al
13 febbraio 2021;
b) rientrino nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettera n),
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
c) intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la
residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di
civile;
d) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili
motivi di necessita', all'ingresso in Italia.
3. Nei casi di cui al comma 2, fermi restando gli obblighi di
dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 della presente ordinanza,
l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile
sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione
di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso
nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da
effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro
quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel
territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il
tampone di cui alla presente lettera e' effettuato al momento
dell'arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di
cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento
fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l'abitazione o la
dimora nei termini di cui all'art. 51, commi da 1 a 5, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa
comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per
territorio;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o
antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ingresso nel territorio
nazionale e' altresi' consentito nelle situazioni previste all'art.
51, comma 7, lettere f), m) e n), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del
Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in
deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51 secondo la seguente
disciplina:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art.
50;
b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque
sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di
essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso
nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da
effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro
quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento.
5. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione
del passeggero digitale di cui all'art. 3, le disposizioni del
presente articolo non si applicano all'equipaggio e al personale
viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando
l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da
effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro
quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento.