Art. 5 1. Agli spostamenti da e per il Brasile e da e per la Regione del Tirolo, le disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», cessano di trovare applicazione. 2. La presente ordinanza, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole disposizioni, produce effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data del 30 aprile 2021. 3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2021 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1134