Art. 5 
 
  1. Agli spostamenti da e per il Brasile e da e per la  Regione  del
Tirolo, le disposizioni di cui all'art. 2  e  all'art.  3,  comma  2,
dell'ordinanza del Ministro  della  salute  2  aprile  2021,  recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  cessano  di   trovare
applicazione. 
  2. La presente ordinanza, salvo quanto diversamente stabilito dalle
singole disposizioni, produce  effetto  dal  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data del 30 aprile
2021. 
  3. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 aprile 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1134