Art. 5
1. Agli spostamenti da e per il Brasile e da e per la Regione del
Tirolo, le disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 3, comma 2,
dell'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», cessano di trovare
applicazione.
2. La presente ordinanza, salvo quanto diversamente stabilito dalle
singole disposizioni, produce effetto dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data del 30 aprile
2021.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1134