Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
  professione di avvocato per la sessione 2020 
 
  1.  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato,  limitatamente  alla  sessione  indetta  con
decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020,  ((pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 72 del  15  settembre
2020,)) e' disciplinato dalle disposizioni del presente decreto. 
  2. Per quanto non espressamente  regolato  dalle  disposizioni  del
presente  decreto,  si  applicano  le  norme  previgenti   richiamate
dall'articolo 49 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247  in  quanto
compatibili.  I  termini  che,  nelle  medesime   norme   previgenti,
decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati  dalla  data
di inizio della prima prova orale, come indicata con il  decreto  del
Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 49 della  legge  31
          dicembre 2012, n. 247  (Nuova  disciplina  dell'ordinamento
          della professione forense): 
              «Art. 49. (Disciplina transitoria per  l'esame).  -  1.
          Per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio  della
          professione  di  avvocato  si  effettua,  sia  per   quanto
          riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per  quanto
          riguarda  le  modalita'  di   esame,   secondo   le   norme
          previgenti.».