Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020,)) e' disciplinato dalle disposizioni del presente decreto. 2. Per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in quanto compatibili. I termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova orale, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense): «Art. 49. (Disciplina transitoria per l'esame). - 1. Per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti.».