Art. 2 
 
                           Esame di Stato 
 
  1. L'esame di Stato si articola in due prove orali. 
  ((1-bis. Il presidente di ciascuna Corte d'appello estrae  a  sorte
la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di svolgimento per le
due prove orali.)) 
  2. La prima prova orale e' pubblica e ha ad oggetto  l'esame  e  la
discussione di una questione pratico-applicativa, nella  forma  della
soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e
di diritto processuale, in una  materia  scelta  preventivamente  dal
candidato tra  le  seguenti:  materia  regolata  dal  codice  civile;
materia regolata dal codice penale; diritto  amministrativo.  Ciascun
candidato  esprime  l'opzione  per  la  materia  prescelta   mediante
comunicazione da  trasmettere  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2. 
  3. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova  orale,
predispone per ogni candidato tre quesiti per la  materia  prescelta.
Ogni quesito  e'  collocato  all'interno  di  una  busta  distinta  e
numerata. Il presidente della  sottocommissione  chiude  le  buste  e
appone la sua firma sui relativi  lembi  di  chiusura.  Il  candidato
indica  il  numero  della  busta  prescelto  e  il  presidente  della
sottocommissione da' lettura del quesito inserito nella busta da  lui
indicata. 
  4.  Per  lo  svolgimento  della  prima  prova  orale  e'  assegnata
complessivamente un'ora dal momento della  ((fine  della))  dettatura
((del quesito, suddivisa in trenta minuti)) per  l'esame  preliminare
del quesito e trenta  minuti  per  la  discussione.  Durante  l'esame
preliminare del quesito, il candidato puo' consultare i codici, anche
commentati esclusivamente  con  la  giurisprudenza,  le  leggi  ed  i
decreti dello Stato. I testi che  il  candidato  intende  utilizzare,
controllati e vistati prima dell'inizio della prova  da  un  delegato
della  sottocommissione  scelto  tra  i  soggetti  incaricati   dello
svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su
cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti  concessi
per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro
dei testi di consultazione nella  disponibilita'  dal  candidato.  Al
candidato e' consentito, per il  mero  utilizzo  personale,  prendere
appunti e predisporre uno  schema  per  la  discussione  del  quesito
utilizzando fogli di carta messi  a  disposizione  sul  banco,  prima
della prova, e vistati da un delegato della  sottocommissione  scelto
tra  i  soggetti  incaricati  dello  svolgimento  delle  funzioni  di
segretario. Ultimata la  prova,  i  fogli  utilizzati  dal  candidato
restano nella sua disponibilita' e non formano in alcun modo  oggetto
di valutazione da parte della sottocommissione. 
  5. I candidati non possono portare con se' testi o  scritti,  anche
in formato digitale, ne' telefoni cellulari, computer, e  ogni  sorta
di strumenti di telecomunicazione, ne' possono conferire con  alcuno,
pena la immediata esclusione dall'esame  disposta  con  provvedimento
motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche  su
immediata segnalazione del segretario. Esaurita  la  discussione,  la
sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al
candidato l'esito della prova. 
  6. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della
sottocommissione d'esame dispone  di  dieci  punti  di  merito.  Alla
seconda prova orale sono ammessi i candidati  che  hanno  conseguito,
nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti. 
  7. La seconda prova orale e' pubblica e deve  durare  non  meno  di
quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per  ciascun  candidato.
Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima  e
consiste: 
    a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie
scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto  civile
e diritto penale, purche' diversa dalla materia gia'  scelta  per  la
prima prova orale; una  tra  diritto  processuale  civile  e  diritto
processuale penale; ((tre fra le seguenti:  diritto  civile,  diritto
penale,  diritto  costituzionale,  diritto  amministrativo,   diritto
tributario,  diritto  commerciale,  diritto   del   lavoro,   diritto
dell'Unione  europea,   diritto   internazionale   privato,   diritto
ecclesiastico.))  In  caso  di  scelta  della  materia  del   diritto
amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per
oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia  a  scelta
tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra
le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo,  diritto
tributario,  diritto  commerciale,  diritto   del   lavoro,   diritto
dell'Unione  europea,   diritto   internazionale   privato,   diritto
ecclesiastico; 
    b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento  forense  e
dei diritti e doveri dell'avvocato. 
  8. Per la valutazione della seconda  prova  orale  ogni  componente
della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di  merito  per
ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b). 
  9. Sono giudicati idonei i candidati che  ottengono  nella  seconda
prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed  un
punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.