Art. 3 
 
                 Composizione delle sottocommissioni 
 
  1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22,  quarto  comma,  del
regio decreto-legge 27 novembre  1933,  n.  1578,  ((convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,))  e  all'articolo
47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247  sono  composte
da tre membri  effettivi  e  tre  membri  supplenti,  dei  quali  due
effettivi e due  supplenti  sono  avvocati  designati  dal  Consiglio
nazionale  forense  tra  gli  iscritti  all'albo  speciale   per   il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ((e uno  effettivo  e
uno supplente sono  individuati))  tra  magistrati,  anche  militari,
prioritariamente  in  pensione,  o  tra  professori  universitari   o
ricercatori confermati in materie giuridiche, anche  in  pensione,  o
tra ricercatori a tempo determinato, in materie  giuridiche,  di  cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di  tre
membri rappresentativi di  almeno  due  categorie  professionali.  Il
presidente e' un avvocato. 
  2. Con decreto del Ministro  della  giustizia  da  adottarsi  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,  si
procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri  di  cui
al comma 1, delle sottocommissioni  gia'  nominate  con  decreto  del
Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo  stesso  decreto  si
forniscono le indicazioni relative alla data di inizio  delle  prove,
alle modalita' di sorteggio per  l'espletamento  delle  prove  orali,
alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza
nelle  sedi  di  esame,  alle  prescrizioni  imposte  ai  fini  della
prevenzione e  protezione  dal  rischio  del  contagio  da  COVID-19,
nonche' alle modalita' di comunicazione della rinuncia  alla  domanda
di ammissione all'esame  e  alle  modalita'  di  comunicazione  delle
((materie scelte dal candidato  per  la  prima  e  la  seconda  prova
orale.)) 
  3. Le funzioni di segretario di ciascuna  sottocommissione  possono
essere esercitate da  personale  amministrativo  in  servizio  presso
qualsiasi pubblica amministrazione, purche' in possesso di  qualifica
professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I
segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso
la quale e' costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il
personale  che  presta  servizio  nel   distretto,   su   indicazione
dell'amministrazione  interessata   nel   caso   di   personale   non
appartenente all'amministrazione della giustizia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22, commi  3  e  4,
          del  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
          n. 36 (Ordinamento  delle  professioni  di  avvocato  e  di
          procuratore): 
              «Art. 22. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
          non oltre trenta giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto
          contenente il bando di esame, e'  nominata  la  commissione
          composta da cinque membri titolari e cinque supplenti,  dei
          quali due titolari e due supplenti sono avvocati,  iscritti
          da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari
          e  due  supplenti  sono  magistrati,  con   qualifica   non
          inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare  ed
          un supplente sono professori ordinari, professori associati
          o ricercatori di materie giuridiche  presso  un'universita'
          della Repubblica ovvero presso un  istituto  superiore.  La
          commissione ha sede presso il  Ministero  della  giustizia.
          Per le  funzioni  di  segretario,  il  Ministro  nomina  un
          dipendente dell'Amministrazione,  appartenente  all'area  C
          del personale amministrativo, come delineata dal  contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto  Ministeri  del
          16 febbraio 1999. 
              4. Con il medesimo decreto di cui al  comma  3,  presso
          ogni  sede  di  Corte   di   appello,   e'   nominata   una
          sottocommissione   avente   composizione   identica    alla
          commissione di cui al medesimo comma 3. 
              5. - 10. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47, commi  2  e  3,
          della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 47. (Commissioni di esame). - 1. (Omissis). 
              2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede  di  corte
          d'appello,  e'   nominata   una   sottocommissione   avente
          composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 
              3. Presso ogni  corte  d'appello,  ove  il  numero  dei
          candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso
          criterio  ulteriori  sottocommissioni  per  gruppi  sino  a
          trecento candidati. 
              4. - 9. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3,  della
          legge 30  dicembre  2010,  n.  240  (Norme  in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario): 
              «Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato). 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
                a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
                b) contratti triennali,  riservati  a  candidati  che
          hanno usufruito dei  contratti  di  cui  alla  lettera  a),
          ovvero  che  hanno  conseguito  l'abilitazione  scientifica
          nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda
          fascia di cui all'articolo 16 della presente legge,  ovvero
          che sono in possesso del titolo di specializzazione medica,
          ovvero che, per almeno  tre  anni  anche  non  consecutivi,
          hanno  usufruito   di   assegni   di   ricerca   ai   sensi
          dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo  22  della
          presente  legge,  o  di  borse  post-dottorato   ai   sensi
          dell'articolo 4 della  legge  30  novembre  1989,  n.  398,
          ovvero di analoghi contratti, assegni  o  borse  in  atenei
          stranieri. 
              4. - 9-ter. (Omissis).».