Art. 4 
 
                    Lavori delle sottocommissioni 
 
  1.  La  prima   prova   orale   e'   sostenuta   dinnanzi   a   una
sottocommissione diversa da quella insediata presso la  sede  di  cui
all'articolo 45, comma 3, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,
individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo  raggruppamento
delle  sedi  che  presentano  un  numero  di  domande  di  ammissione
tendenzialmente omogeneo, entro il  termine  di  dieci  giorni  prima
dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale. 
  2. La prima prova orale si svolge con modalita' di collegamento  da
remoto ai sensi dell'articolo 247,  comma  3,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede  della
prova di esame di cui  all'articolo  45,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, ((del segretario  della  sottocommissione))  e
del  candidato  da  esaminare,  nel   rispetto   delle   prescrizioni
sanitarie, vigenti al momento dell'espletamento della prova, relative
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela  della  salute  dei
candidati, dei commissari e del personale amministrativo. 
  3. Lo svolgimento della prima prova orale puo' avvenire presso  gli
uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello  o  presso  i
locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le
disposizioni  dei  presidenti  delle  Corti  di  appello,  sentiti  i
presidenti dei consigli dell'Ordine degli  avvocati  interessati.  La
sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole  sedi
sulla base della residenza dichiarata  nella  domanda  di  ammissione
all'esame di abilitazione. 
  4.  La   seconda   prova   orale   e'   sostenuta   dinnanzi   alla
sottocommissione insediata presso la sede  di  cui  all'articolo  45,
comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e puo'  svolgersi  con
le modalita' di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la
disposizione del comma 3. 
  5.  A  ciascun  candidato,  almeno  venti  giorni  prima,  e'  data
comunicazione  del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo  in  cui  dovra'
presentarsi per le prove orali. 
  6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da  seguire
per la formulazione dei quesiti da porre nella prima  prova  orale  e
per la valutazione dei candidati, in modo da garantire  l'omogeneita'
e la coerenza dei criteri di esame. 
  7. In  caso  di  positivita'  ((al  COVID-19,))  di  sintomatologia
compatibile  con  l'infezione  da  COVID-19,  ((di  quarantena  o  di
isolamento fiduciario, oppure in caso di comprovati motivi di  salute
che impediscono al candidato  di  svolgere  la  prova  d'esame,))  il
candidato  puo'  richiedere,  con   istanza   al   presidente   della
sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione,  di
fissare una nuova data per lo  svolgimento  della  prova  stessa.  Il
presidente puo' disporre la visita  fiscale  domiciliare  secondo  le
disposizioni relative  al  controllo  dello  stato  di  malattia  dei
pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza  e'  accolta,  la
prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di  cessazione
dell'impedimento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  45  della  citata
          legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 45. (Certificato di compiuto tirocinio). - 1.  Il
          consiglio  dell'ordine  presso  il  quale  e'  compiuto  il
          periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato. 
              2. In caso di domanda di trasferimento  del  praticante
          avvocato presso  il  registro  tenuto  da  altro  consiglio
          dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata  del
          tirocinio svolto fino  alla  data  di  presentazione  della
          domanda e, ove il prescritto periodo di  tirocinio  risulti
          completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 
              3.  Il  praticante  avvocato  e'  ammesso  a  sostenere
          l'esame di Stato nella sede di corte  di  appello  nel  cui
          distretto  ha  svolto  il  maggior  periodo  di  tirocinio.
          Nell'ipotesi in cui  il  tirocinio  sia  stato  svolto  per
          uguali  periodi  sotto  la  vigilanza  di   piu'   consigli
          dell'ordine aventi sede in distretti diversi,  la  sede  di
          esame e' determinata in base al luogo  di  svolgimento  del
          primo periodo di tirocinio.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  247,  comma  3,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  27  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 247. (Semplificazione e svolgimento in  modalita'
          decentrata e telematica delle procedure  concorsuali  della
          Commissione RIPAM). 
              1. - 2. (Omissis). 
              3.   La   prova   orale   puo'   essere    svolta    in
          videoconferenza,   attraverso   l'utilizzo   di   strumenti
          informatici e digitali, garantendo comunque  l'adozione  di
          soluzioni tecniche  che  assicurino  la  pubblicita'  della
          stessa,  l'identificazione  dei  partecipanti,  nonche'  la
          sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
              4. - 12. (Omissis).».