Art. 5 
 
                    Verbale della prova di esame 
 
  1. Il segretario della sottocommissione  redige  il  verbale  della
prova di esame, nel quale da' atto delle modalita' di identificazione
del candidato, delle  modalita'  e  del  corretto  funzionamento  del
collegamento con la  sottocommissione,  della  identita'  dei  membri
della  sottocommissione  collegati,  ((delle  materie  prescelte  dal
candidato,)) del  numero  della  busta  dalla  quale  il  quesito  e'
prelevato, del contenuto integrale del quesito  letto  al  candidato,
dell'orario di inizio e della fine della prova. 
  2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione da'
atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente
per ogni materia  e  dell'esito  della  prova,  come  comunicato  dal
presidente  della  sottocommissione,  e  da'  lettura  integrale  del
verbale  alla  presenza  del  candidato  e  in  collegamento  con  la
sottocommissione. 
  3. Una volta approvato dal presidente  della  sottocommissione,  il
verbale e' sottoscritto dal segretario della sottocommissione  e  dal
candidato. In caso di  rifiuto  della  sottoscrizione  da  parte  del
candidato, il segretario ne da' atto a verbale.