Art. 6 Compensi 1. Ferma la corresponsione del compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999,)) nonche', per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2, e' corrisposto esclusivamente un gettone di presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta della durata minima di ore quattro alla quale hanno effettivamente partecipato.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999 (Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni): «Art. 1. - 1. A decorrere dalle sessioni del corrente anno 1999 a ciascun componente delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e' corrisposto un compenso fisso, al lordo delle ritenute per legge, di lire 800.000, maggiorato del 20% per i presidenti. 2. Il predetto compenso e' aumentato di 2.500 lire per le prove scritte corrette e di 2.500 lire per le prove orali per ogni candidato esaminato. 3. Ai componenti e ai presidenti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni con sedi di servizio o di residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami e' dovuto il trattamento di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione degli uffici di livelli dirigenziale generale.».