Art. 6 
 
                              Compensi 
 
  1. Ferma la corresponsione del compenso fisso di  cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  15  ottobre  1999,  ((pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29  ottobre  1999,))  nonche',  per  la
seconda prova orale di cui all'articolo  2,  comma  7,  del  compenso
variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del  predetto  decreto,  ai
componenti e al segretario delle sottocommissioni, per la prima prova
orale di cui all'articolo 2, comma 2, e'  corrisposto  esclusivamente
un gettone di presenza di euro 70, a titolo di  rimborso  forfetario,
per ciascuna seduta della durata minima di  ore  quattro  alla  quale
hanno effettivamente partecipato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  15  ottobre  1999   (Compensi   spettanti   ai
          componenti delle commissioni giudicatrici  degli  esami  di
          Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni): 
              «Art. 1. - 1. A decorrere dalle sessioni  del  corrente
          anno  1999   a   ciascun   componente   delle   commissioni
          giudicatrici  degli  esami   di   Stato   di   abilitazione
          all'esercizio delle professioni e' corrisposto un  compenso
          fisso, al lordo delle ritenute per legge, di lire  800.000,
          maggiorato del 20% per i presidenti. 
              2. Il predetto compenso e' aumentato di 2.500 lire  per
          le prove scritte corrette e di  2.500  lire  per  le  prove
          orali per ogni candidato esaminato. 
              3. Ai componenti e ai presidenti, anche  estranei  alle
          pubbliche  amministrazioni  con  sedi  di  servizio  o   di
          residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami e'
          dovuto il trattamento di  missione  nella  misura  prevista
          dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione  degli
          uffici di livelli dirigenziale generale.».