IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
                                  e 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal
Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare  riferimento
all'art. 3 «Competenze degli enti locali» e all'art. 8 «Trasferimento
ed utilizzazione degli immobili»; 
  Visto il decreto 18 marzo 1996 del Ministro  dell'interno,  recante
«Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio  degli  impianti
sportivi»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   -   Supplemento
ordinario - n. 85 del 1996, come modificato e integrato  dal  decreto
ministeriale 6 giugno 2005, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
150 del 2005; 
  Visto il protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel  corso
della terza Conferenza delle Parti alla convenzione  sui  cambiamenti
climatici secondo il quale i Paesi industrializzati  si  impegnano  a
ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni  di  gas
ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990; 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002,  n.  2002/3581
CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunita'  europea,  del
Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione  quadro  delle  Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, nel quale l'Italia si  impegna  alla
riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del  6,5%
rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008  e
il 2012; 
  Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la
revisione delle linee guida per le politiche e  misure  nazionali  di
riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano  di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di  emissione  dei  gas
serra e l'aumento del loro assorbimento,  successivamente  modificata
con deliberazione n. 135 dell'11  dicembre  2007  ed  aggiornata  con
delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n.  296,  che  all'art.  1,  comma
1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo  per  il  finanziamento
delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto  alla
Convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre  1997,  reso  esecutivo  dalla  legge  1°
giugno 2002, n. 120, previste dalla  delibera  CIPE  n.  123  del  19
dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
2003, e successivi aggiornamenti (di seguito «Fondo Kyoto»); 
  Visto l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che, nell'istituire  il  Fondo  Kyoto  presso  la  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a., rimanda ad apposita convenzione per  la  definizione
delle modalita' di gestione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17
novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  17  del  2010,
che ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a
valere sulle risorse del Fondo  Kyoto,  successivamente  ridotto  del
cinquanta  per  cento  ai  sensi  del  comma  3   dell'art.   9   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che recepisce  la
direttiva n. 2009/28/CE sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili; 
  Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Vista la Convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, sottoscritta in data 15 novembre 2011  tra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
CDP S.p.a. per la definizione delle modalita' di gestione  del  Fondo
Kyoto e  di  espletamento  delle  attivita'  inerenti  l'istruttoria,
erogazione e  gestione  dei  finanziamenti  agevolati  e  degli  atti
connessi, registrata presso la Corte dei conti  in  data  19  gennaio
2012, reg. n. 1, foglio 108; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come  modificato
dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  che,  al  comma
2-bis,  prevede  che  gli  atti  amministrativi,  anche   di   natura
regolamentare, adottati dalle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti  di  investimento  pubblico,  sono  nulli  in  assenza   dei
corrispondenti Codici unici di progetto, che  costituiscono  elemento
essenziale dell'atto stesso; 
  Visto il primo addendum  alla  convenzione  del  15  novembre  2011
sottoscritto in data 10 aprile 2014 tra il Ministero dell'ambiente  e
la  CDP  S.p.a.,  anche  in  esecuzione  di   quanto   previsto   dal
decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  art.  57,  e
registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre  2014,  reg.
n. 1 - foglio 3429; 
  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  e  in  particolare
l'art. 9 che prevede la concessione di finanziamenti per  «Interventi
urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici  scolastici  e
universitari pubblici» a valere sul Fondo di cui al  citato  art.  1,
comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di  euro
350.000.000,00; 
  Visto il decreto 14 aprile 2015 del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico  e  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  recante
«Misure per l'efficientamento energetico degli  edifici  scolastici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 2015; 
  Visto il  decreto  26  giugno  2015  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare recante «Applicazione delle metodologie  di
calcolo   delle   prestazioni   energetiche   e   definizione   delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 2015; 
  Visto il  decreto  26  giugno  2015  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  recante  «Adeguamento
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno  2009  -
linee  guida  nazionali  per  la  certificazione   energetica   degli
edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 2015; 
  Visto il  decreto  26  giugno  2015  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con  i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e per la semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
recante «Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione  della
relazione  tecnica  di  progetto  ai  fini  dell'applicazione   delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione  energetica  negli
edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 2015; 
  Visto il secondo addendum alla citata convenzione del  15  novembre
2011 sottoscritto l'8 ottobre 2015 tra il Ministero  dell'ambiente  e
la CDP S.p.a. con il quale le parti hanno definito  le  modalita'  di
gestione  delle  fasi  successive  all''ammissione  ai  finanziamenti
agevolati (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di  rimborso
del prestito), concessi nell'ambito del Fondo  Kyoto  3,  ambito  del
Fondo di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11  agosto
2014, n. 116, e registrato presso  la  Corte  dei  conti  in  data  6
novembre 2015, reg. n. 1 - foglio 3365; 
  Visto il decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9,  ed  in  particolare
l'art. 15 recante «Misure urgenti per favorire  la  realizzazione  di
impianti sportivi nelle periferie urbane»; 
  Visto il decreto 16  febbraio  2016  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, recante «Incentivazione  della  produzione
di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi  di  efficienza
energetica  di  piccole  dimensioni»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 2016; 
  Visto il decreto 22 febbraio  2016  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare,  recante  «Riprogrammazione
delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico  degli
edifici scolastici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  59  del
2016; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto 11 ottobre 2017 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, recante «Criteri ambientali  minimi
per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per  la  nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione  di  edifici  pubblici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 2017; 
  Visto il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, recante «Aggiornamento delle norme tecniche  per  le
costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 743, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
che ha esteso agli impianti sportivi ed alle strutture  sanitarie  di
proprieta' pubblica la possibilita' di concedere  i  finanziamenti  a
tasso agevolato di cui al richiamato art.  9,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91; 
  Visto il comma 744 del citato art. 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, che rimanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  con
il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,
l'individuazione dei criteri e delle  modalita'  di  concessione  dei
finanziamenti agevolati di cui al richiamato art. 9 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91; 
  Vista la convenzione sottoscritta in data  2  aprile  2019  tra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 1,  comma  1115,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la definizione delle
modalita' di gestione delle attivita'  del  Fondo  Kyoto,  registrata
presso la Corte dei conti in data 8 maggio 2019, reg. n. 1  -  foglio
975; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
espresso con nota del 20 ottobre 2020; 
  Acquisito il concerto del Ministero  dell'istruzione  espresso  con
nota del 22 settembre 2020; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca espresso con nota del 15 ottobre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto, ambito di applicazione 
                            ed esclusioni 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti  dell'art.  9  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, il presente  decreto  individua  e  disciplina  i
criteri e le modalita' di  concessione,  erogazione  e  rimborso  dei
finanziamenti a tasso agevolato  per  gli  interventi  di  efficienza
energetica  e  di  efficientamento  e  risparmio  idrico  su  edifici
pubblici, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei  fondi  di
investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento. 
  2. Gli edifici oggetto di intervento  sono  quelli  gia'  esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi gli
edifici in fase di costruzione per i quali non vi e' stato, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il collaudo dei lavori  ai
sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50.