IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE e IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riferimento all'art. 3 «Competenze degli enti locali» e all'art. 8 «Trasferimento ed utilizzazione degli immobili»; Visto il decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario - n. 85 del 1996, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2005; Visto il protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso della terza Conferenza delle Parti alla convenzione sui cambiamenti climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990; Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 2002/3581 CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nel quale l'Italia si impegna alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120; Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito «Fondo Kyoto»); Visto l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nell'istituire il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., rimanda ad apposita convenzione per la definizione delle modalita' di gestione; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2010, che ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, successivamente ridotto del cinquanta per cento ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che recepisce la direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Vista la Convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta in data 15 novembre 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.a. per la definizione delle modalita' di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attivita' inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi, registrata presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, reg. n. 1, foglio 108; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, al comma 2-bis, prevede che gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti Codici unici di progetto, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; Visto il primo addendum alla convenzione del 15 novembre 2011 sottoscritto in data 10 aprile 2014 tra il Ministero dell'ambiente e la CDP S.p.a., anche in esecuzione di quanto previsto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 57, e registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, reg. n. 1 - foglio 3429; Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare l'art. 9 che prevede la concessione di finanziamenti per «Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici» a valere sul Fondo di cui al citato art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di euro 350.000.000,00; Visto il decreto 14 aprile 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, recante «Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 2015; Visto il decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 2015; Visto il decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 2015; Visto il decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 2015; Visto il secondo addendum alla citata convenzione del 15 novembre 2011 sottoscritto l'8 ottobre 2015 tra il Ministero dell'ambiente e la CDP S.p.a. con il quale le parti hanno definito le modalita' di gestione delle fasi successive all''ammissione ai finanziamenti agevolati (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, ambito del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e registrato presso la Corte dei conti in data 6 novembre 2015, reg. n. 1 - foglio 3365; Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ed in particolare l'art. 15 recante «Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane»; Visto il decreto 16 febbraio 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2016; Visto il decreto 22 febbraio 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2016; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto 11 ottobre 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 2017; Visto il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 2018; Visto l'art. 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha esteso agli impianti sportivi ed alle strutture sanitarie di proprieta' pubblica la possibilita' di concedere i finanziamenti a tasso agevolato di cui al richiamato art. 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91; Visto il comma 744 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che rimanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'individuazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati di cui al richiamato art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91; Vista la convenzione sottoscritta in data 2 aprile 2019 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la definizione delle modalita' di gestione delle attivita' del Fondo Kyoto, registrata presso la Corte dei conti in data 8 maggio 2019, reg. n. 1 - foglio 975; Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Acquisito il concerto del Ministero dello sviluppo economico espresso con nota del 20 ottobre 2020; Acquisito il concerto del Ministero dell'istruzione espresso con nota del 22 settembre 2020; Acquisito il concerto del Ministero dell'universita' e della ricerca espresso con nota del 15 ottobre 2020; Decreta: Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il presente decreto individua e disciplina i criteri e le modalita' di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento. 2. Gli edifici oggetto di intervento sono quelli gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi e' stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50.