Art. 10 
 
                 Forma tecnica e condizioni generali 
              ed economiche dei finanziamenti agevolati 
 
  1. I finanziamenti agevolati  assumono  la  forma  di  prestiti  di
scopo, a rate semestrali, costanti  (metodo  francese),  posticipate,
con applicazione della riduzione del cinquanta per cento del tasso di
interesse fisso di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze del 17 novembre 2009. 
  2. L'ammortamento dei prestiti decorre  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo  alla  sottoscrizione  del  contratto   di   finanziamento
agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso  anno  per  i  contratti
conclusi nel primo semestre dell'anno. 
  3. Per le erogazioni, parziali  o  totali,  dei  prestiti  in  data
anteriore   all'inizio   dell'ammortamento,    gli    interessi    di
preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse  fisso
praticato sul prestito, dal giorno successivo all'erogazione fino  al
giorno immediatamente precedente l'inizio dell'ammortamento. 
  4. Il soggetto beneficiario del finanziamento agevolato si  obbliga
ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di  capitale  ed
interessi a decorrere  dalla  data  di  inizio  dell'ammortamento  e,
comunque, entro la data di scadenza del  contratto  di  finanziamento
agevolato. 
  5. Il pagamento di cui  al  comma  4  avviene  in  rate  semestrali
costanti  posticipate,  comprensive  di  quota   capitale   e   quota
interessi, con scadenza al 30 giugno ed al  31  dicembre  di  ciascun
anno, secondo il relativo Piano di ammortamento. 
  6. In caso di ritardo nel pagamento delle rate dovute, a  qualsiasi
titolo,  il  soggetto  beneficiario  e'   tenuto   a   corrispondere,
sull'importo di rata non pagato, gli interessi di mora  al  tasso  di
interesse legale. 
  7.  E'  consentita  l'estinzione   anticipata   del   finanziamento
agevolato,  senza  oneri  o  commissioni  a   carico   del   soggetto
beneficiario.