Art. 10 Forma tecnica e condizioni generali ed economiche dei finanziamenti agevolati 1. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, con applicazione della riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse fisso di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009. 2. L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre dell'anno. 3. Per le erogazioni, parziali o totali, dei prestiti in data anteriore all'inizio dell'ammortamento, gli interessi di preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse fisso praticato sul prestito, dal giorno successivo all'erogazione fino al giorno immediatamente precedente l'inizio dell'ammortamento. 4. Il soggetto beneficiario del finanziamento agevolato si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento e, comunque, entro la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato. 5. Il pagamento di cui al comma 4 avviene in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il relativo Piano di ammortamento. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle rate dovute, a qualsiasi titolo, il soggetto beneficiario e' tenuto a corrispondere, sull'importo di rata non pagato, gli interessi di mora al tasso di interesse legale. 7. E' consentita l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario.