Art. 11 
 
                       Modalita' di ammissione 
                     ai finanziamenti agevolati 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e' responsabile dell'attivita' istruttoria e  del  provvedimento
di attribuzione del finanziamento di cui al comma 5. Cassa depositi e
prestiti  S.p.a.  provvede   successivamente   all'attribuzione   del
finanziamento, alla stipula del relativo contratto. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle  domande,
verifica la completezza delle  istanze  pervenute  e  la  correttezza
della relativa documentazione richiesta ai  sensi  dell'art.  9,  nei
limiti della disponibilita' delle risorse di cui all'art. 3. 
  3. In relazione alla documentazione di cui al comma 2, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha la facolta'
di richiedere ai  soggetti  beneficiari  eventuali  integrazioni  e/o
chiarimenti. Il soggetto beneficiario e' tenuto a trasmettere a mezzo
pec,  entro  un  termine  non  superiore  a   quindici   giorni,   le
integrazioni e/o i chiarimenti richiesti. 
  4. Nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario  non  provveda  alle
integrazioni documentali e/o alle richieste di chiarimenti,  comunque
ritenuti  essenziali   ai   fini   dell'istruttoria,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  dichiara
inammissibile la relativa domanda. 
  5. Entro novanta giorni dalla data di ricezione  delle  domande  di
ammissione al  finanziamento,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  adotta  il  provvedimento   di
attribuzione  del   finanziamento   agevolato   ovvero   di   rigetto
dell'istanza, comunicandolo a mezzo pec  ai  soggetti  beneficiari  e
alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. 
  6.  Nel  provvedimento  di  attribuzione  del  finanziamento   sono
riportati  l'ammontare  e  la  durata  del  medesimo   finanziamento,
nonche', ove previsto per l'intervento ai sensi  dell'art.  11  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo  Codice  unico  di  progetto
(CUP), il soggetto o i soggetti attuatori e i criteri e le  modalita'
di realizzazione.  Tali  interventi  sono  monitorati  ai  sensi  del
successivo art. 18, comma 4. 
  7.  Successivamente  alla  comunicazione   del   provvedimento   di
attribuzione, la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  procede  alla
trasmissione ai soggetti beneficiari della documentazione  necessaria
ai fini della sottoscrizione del contratto di finanziamento. 
  8. I soggetti beneficiari sono tenuti a  trasmettere  a  mezzo  pec
alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro centottanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di attribuzione, la documentazione di
cui  al  comma  7  con  il  relativo   contratto   di   finanziamento
sottoscritto, pena la decadenza dal finanziamento. 
  9.  Nel  caso  in   cui   i   soggetti   beneficiari   si   trovino
impossibilitati a trasmettere la documentazione di cui  al  comma  8,
provvedono a comunicare a mezzo pec,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  ed  alla  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.a.,  richiesta  di  proroga  del  citato   termine   di
centottanta giorni, illustrando le motivazioni della richiesta  e  la
durata della proroga.