Art. 11 Modalita' di ammissione ai finanziamenti agevolati 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' responsabile dell'attivita' istruttoria e del provvedimento di attribuzione del finanziamento di cui al comma 5. Cassa depositi e prestiti S.p.a. provvede successivamente all'attribuzione del finanziamento, alla stipula del relativo contratto. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, verifica la completezza delle istanze pervenute e la correttezza della relativa documentazione richiesta ai sensi dell'art. 9, nei limiti della disponibilita' delle risorse di cui all'art. 3. 3. In relazione alla documentazione di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha la facolta' di richiedere ai soggetti beneficiari eventuali integrazioni e/o chiarimenti. Il soggetto beneficiario e' tenuto a trasmettere a mezzo pec, entro un termine non superiore a quindici giorni, le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti. 4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alle integrazioni documentali e/o alle richieste di chiarimenti, comunque ritenuti essenziali ai fini dell'istruttoria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dichiara inammissibile la relativa domanda. 5. Entro novanta giorni dalla data di ricezione delle domande di ammissione al finanziamento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di attribuzione del finanziamento agevolato ovvero di rigetto dell'istanza, comunicandolo a mezzo pec ai soggetti beneficiari e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. 6. Nel provvedimento di attribuzione del finanziamento sono riportati l'ammontare e la durata del medesimo finanziamento, nonche', ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori e i criteri e le modalita' di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del successivo art. 18, comma 4. 7. Successivamente alla comunicazione del provvedimento di attribuzione, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. procede alla trasmissione ai soggetti beneficiari della documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto di finanziamento. 8. I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere a mezzo pec alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di attribuzione, la documentazione di cui al comma 7 con il relativo contratto di finanziamento sottoscritto, pena la decadenza dal finanziamento. 9. Nel caso in cui i soggetti beneficiari si trovino impossibilitati a trasmettere la documentazione di cui al comma 8, provvedono a comunicare a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., richiesta di proroga del citato termine di centottanta giorni, illustrando le motivazioni della richiesta e la durata della proroga.