Art. 12 Modalita' di erogazione dei finanziamenti agevolati 1. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., nel rispetto di quanto previsto nel contratto di finanziamento e previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, procede all'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della completezza e della correttezza della documentazione necessaria per l'erogazione. 2. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., su richiesta del soggetto beneficiario, procede all'erogazione della prima tranche del finanziamento agevolato, a titolo di anticipazione e fino ad un massimo del 25% dell'importo totale concesso. L'erogazione dell'anticipo non puo' avvenire in assenza della trasmissione a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., del verbale di consegna dei lavori. 3. La richiesta di erogazione delle tranche successive avviene per stati di avanzamento lavori (SAL), secondo i modelli allegati all'addendum alla convenzione di cui al comma 5. In ogni caso, le somme richieste non possono essere inferiori al 25% del finanziamento concesso, fatta salva la richiesta di erogazione a titolo di saldo. 4. Ai fini dell'erogazione del saldo finale i soggetti beneficiari provvedono a trasmettere a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., il certificato di efficientamento energetico attestante la riduzione del consumo energetico di cui all'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2014. 5. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., nello svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, opera sulla base di un addendum alla convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 2 aprile 2019 che dovra' essere sottoscritto entro novanta giorni dall'emanazione del presente decreto.