Art. 13 
 
                          Tempi e modalita' 
                  di realizzazione degli interventi 
 
  1.  In  relazione  a  ciascuno  degli  edifici  destinatari   degli
investimenti, i soggetti beneficiari, entro centottanta giorni  dalla
sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, sono  tenuti
a  comunicare   ai   seguenti   indirizzi   di   posta   elettronica:
fondokyoto@pec.minambiente.it - cdpspa@pec.cdp.it  -  rispettivamente
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
ed alla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.,  l'avvenuto  inizio  dei
lavori, mediante trasmissione del verbale di consegna  dei  lavori  e
del  relativo  quadro  economico  definitivo,  redatti  nelle   forme
previste dal decreto legislativo 13 aprile 2016, n.  50,  sulla  base
del quale saranno effettuate le erogazioni di cui all'art. 12,  commi
2, 3 e 4. 
  2. Eventuali richieste di proroga del termine di inizio  lavori  di
cui al comma 1 dovranno essere comunicate a mezzo pec,  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.a.,  illustrando  le   motivazioni   della
richiesta e la durata della proroga. 
  3. Gli interventi finanziati ai sensi del presente  decreto  devono
concludersi entro i successivi trentasei mesi dalla  data  di  inizio
riportata nel verbale di consegna dei lavori. 
  4. Il termine di conclusione degli interventi di cui  al  comma  3,
puo' essere prorogato su richiesta motivata da  trasmettere  a  mezzo
pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., e  in  ogni  caso  non
puo' essere superiore a  diciotto  mesi  dalla  data  di  conclusione
prevista. 
  5. Le richieste di proroga di cui ai commi 2 e 4 sono valutate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
L'esito delle valutazioni e'  comunicato  a  mezzo  pec  ai  soggetti
beneficiari ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.