Art. 13 Tempi e modalita' di realizzazione degli interventi 1. In relazione a ciascuno degli edifici destinatari degli investimenti, i soggetti beneficiari, entro centottanta giorni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, sono tenuti a comunicare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: fondokyoto@pec.minambiente.it - cdpspa@pec.cdp.it - rispettivamente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'avvenuto inizio dei lavori, mediante trasmissione del verbale di consegna dei lavori e del relativo quadro economico definitivo, redatti nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50, sulla base del quale saranno effettuate le erogazioni di cui all'art. 12, commi 2, 3 e 4. 2. Eventuali richieste di proroga del termine di inizio lavori di cui al comma 1 dovranno essere comunicate a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., illustrando le motivazioni della richiesta e la durata della proroga. 3. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto devono concludersi entro i successivi trentasei mesi dalla data di inizio riportata nel verbale di consegna dei lavori. 4. Il termine di conclusione degli interventi di cui al comma 3, puo' essere prorogato su richiesta motivata da trasmettere a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., e in ogni caso non puo' essere superiore a diciotto mesi dalla data di conclusione prevista. 5. Le richieste di proroga di cui ai commi 2 e 4 sono valutate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'esito delle valutazioni e' comunicato a mezzo pec ai soggetti beneficiari ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.