Art. 14 Revoca e recupero delle somme 1. La mancata produzione del certificato di efficientamento energetico attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 91/2014, unitamente al certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50, comporta la revoca dell'intero finanziamento concesso. 2. In caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, gli stessi dovranno, a pena di revoca, produrre il certificato di efficientamento energetico insieme all'atto di collaudo di ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di investimento. 3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono: a) mancata osservanza della normativa di riferimento; b) mancata osservanza del termine di inizio lavori di cui all'art. 13, comma 1; c) mancata realizzazione dell'intervento nei termini previsti dall'art. 13, comma 3; d) sostanziale difformita' degli interventi realizzati rispetto al progetto approvato; e) dichiarazioni mendaci e/o falsita' in atti, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; f) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento; g) mancato rimborso, anche parziale, di almeno due rate del finanziamento. 4. I casi di revoca del finanziamento agevolato sono accertati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera g), che e' accertato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., che provvede ad informare lo stesso Ministero. 5. La revoca del finanziamento e' disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene comunicato a mezzo pec al soggetto beneficiario ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. 6. A seguito della revoca, Cassa depositi e prestiti S.p.a. provvede all'effettivo recupero delle somme secondo le modalita' previste dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta il 2 aprile 2019 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. 7. In caso di revoca, il soggetto beneficiario, e' tenuto a restituire le somme ricevute al netto dell'eventuale capitale ammortizzato. L'importo da restituire dovra' essere aumentato degli interessi legali dalla data di erogazione delle somme da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a.