Art. 14 
 
                    Revoca e recupero delle somme 
 
  1.  La  mancata  produzione  del  certificato  di   efficientamento
energetico attestante la riduzione dei consumi energetici,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge  n.  91/2014,  unitamente  al
certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione ai sensi dell'art.
102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50, comporta la revoca
dell'intero finanziamento concesso. 
  2. In caso di finanziamenti agevolati erogati ai  soggetti  di  cui
all'art. 4, comma 2, gli stessi dovranno, a pena di revoca,  produrre
il certificato di  efficientamento  energetico  insieme  all'atto  di
collaudo  di  ogni  singolo  immobile  ricompreso  nel  progetto   di
investimento. 
  3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono: 
    a) mancata osservanza della normativa di riferimento; 
    b) mancata  osservanza  del  termine  di  inizio  lavori  di  cui
all'art. 13, comma 1; 
    c) mancata realizzazione  dell'intervento  nei  termini  previsti
dall'art. 13, comma 3; 
    d) sostanziale difformita' degli interventi  realizzati  rispetto
al progetto approvato; 
    e) dichiarazioni mendaci e/o falsita' in atti, ferme restando  le
sanzioni previste dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000; 
    f)  revoca  o  mancato   ottenimento   delle   autorizzazioni   e
concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento; 
    g) mancato rimborso, anche  parziale,  di  almeno  due  rate  del
finanziamento. 
  4. I casi di revoca del finanziamento agevolato sono accertati  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera g), che e' accertato
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., che provvede ad informare  lo
stesso Ministero. 
  5. La revoca del finanziamento e' disposta  con  provvedimento  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
viene comunicato a mezzo pec al soggetto beneficiario ed  alla  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. 
  6. A  seguito  della  revoca,  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.
provvede all'effettivo recupero  delle  somme  secondo  le  modalita'
previste dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge
27 dicembre 2006, n. 296,  sottoscritta  il  2  aprile  2019  tra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Cassa depositi e prestiti S.p.a. 
  7. In caso  di  revoca,  il  soggetto  beneficiario,  e'  tenuto  a
restituire  le  somme  ricevute  al  netto  dell'eventuale   capitale
ammortizzato. L'importo da restituire dovra' essere  aumentato  degli
interessi legali dalla data di erogazione delle somme da parte  della
Cassa depositi e prestiti S.p.a.