Art. 15 Cumulabilita' 1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nei limiti dalle stesse previsti, e in ogni caso non possono superare complessivamente il 100% dei costi ammissibili. 2. Il soggetto beneficiario si impegna a dichiarare, in fase di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le eventuali ulteriori forme di incentivazione di cui intende usufruire, compilando il modulo di cui all'allegato B, parte integrante del presente decreto.