Art. 15 
 
                            Cumulabilita' 
 
  1. I finanziamenti  agevolati  di  cui  al  presente  decreto  sono
cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale, nei limiti dalle stesse previsti,  e  in  ogni
caso  non  possono  superare  complessivamente  il  100%  dei   costi
ammissibili. 
  2. Il soggetto beneficiario si impegna a  dichiarare,  in  fase  di
accesso alle agevolazioni di cui al presente  decreto,  le  eventuali
ulteriori  forme  di  incentivazione  di   cui   intende   usufruire,
compilando il modulo di cui  all'allegato  B,  parte  integrante  del
presente decreto.