Art. 16 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per gli enti locali, i finanziamenti a tasso  agevolato  di  cui
all'art. 1, comma 1, sono concessi in deroga all'art. 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.