Art. 18 
 
              Monitoraggio, divulgazione dei risultati 
              e attivita' di informazione e promozione 
 
  1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo
delle risorse  del  Fondo  Kyoto,  nonche'  degli  effetti  aggregati
conseguiti a seguito della realizzazione degli  investimenti  con  le
stesse finanziati, la Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  elabora  e
trasmette, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del   mare,   al   Ministero   dell'istruzione   e    al    Ministero
dell'universita' e della ricerca un report semestrale di monitoraggio
finanziario dei finanziamenti agevolati, che  possa  essere  inserito
nelle visualizzazioni dei rispettivi  siti  web  o  nelle  forme  che
ciascuna amministrazione riterra' piu' utili. 
  2. Il monitoraggio dei risparmi energetici  annualmente  conseguiti
attraverso le misure del presente  decreto  e'  assicurato  da  Enea,
anche avvalendosi della diagnosi energetica e dell'attestazione della
prestazione  energetica  prodotte  rispettivamente   prima   e   dopo
l'esecuzione degli interventi. I risparmi  energetici  suddetti,  che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui  all'art.  3  del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono comunicati da Enea al
Ministero dello sviluppo economico entro il 30 marzo di ciascun anno,
per  gli  adempimenti  di  cui  all'art.  17  dello  stesso   decreto
legislativo. 
  3. I soggetti beneficiari si impegnano  ad  aggiornare  in  maniera
tempestiva  e   sistematica   l'Anagrafe   dell'edilizia   scolastica
regionale,  quale  strumento  di  programmazione  che  favorisce   la
conoscenza del fabbisogno e la valutazione dei  progetti  presentati,
cosi' come previsto dall'art. 7, comma  1,  della  legge  11  gennaio
1996, n. 23. 
  4. Le procedure di monitoraggio degli interventi  effettuati  sugli
edifici  scolastici  sono  effettuate  nel   rispetto   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, tramite l'utilizzo della  Banca
dati amministrazioni pubbliche (BDAP). 
  5. Al fine di favorire l'accesso ai benefici  di  cui  al  presente
decreto possono essere  implementate  procedure  mirate  all'utilizzo
congiunto    degli    strumenti    di    incentivazione     destinati
all'efficientamento energetico degli edifici pubblici. 
  6. Dall'attivita' di cui al presente articolo non  devono  derivare
ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.