Art. 19 
 
                        Fondi di investimento 
                     di cui all'art. 4, comma 2 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014,
la struttura del patrimonio immobiliare dei Fondi di investimento cui
all'art. 4, comma 2, puo' essere  costituita,  alternativamente,  nei
seguenti modi: 
    a) da immobili di proprieta' pubblica  individuati  dall'art.  9,
comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014; 
    b) da immobili di cui alla lettera a), nonche' da altri  immobili
di proprieta' pubblica (patrimonio promiscuo). 
  2. Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere, nei  limiti
delle risorse di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), i  progetti  di
investimento di cui all'art. 20 in cui  sono  ricompresi,  anche  nel
caso di Fondi di cui alla lettera b), comma 2, soltanto  gli  edifici
scolastici, gli  asili  nido,  gli  edifici  dell'AFAM,  nonche'  gli
edifici destinati alla istruzione universitaria.