Art. 19 Fondi di investimento di cui all'art. 4, comma 2 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014, la struttura del patrimonio immobiliare dei Fondi di investimento cui all'art. 4, comma 2, puo' essere costituita, alternativamente, nei seguenti modi: a) da immobili di proprieta' pubblica individuati dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014; b) da immobili di cui alla lettera a), nonche' da altri immobili di proprieta' pubblica (patrimonio promiscuo). 2. Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), i progetti di investimento di cui all'art. 20 in cui sono ricompresi, anche nel caso di Fondi di cui alla lettera b), comma 2, soltanto gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'AFAM, nonche' gli edifici destinati alla istruzione universitaria.