Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) conto termico: il meccanismo di  incentivazione  previsto  dal
decreto interministeriale 16 febbraio 2016; 
    b) edifici esistenti: edifici, comprese le  pertinenze,  iscritti
al  catasto  edilizio  urbano,  ad  esclusione   degli   edifici   in
costruzione (categoria F/3), alla data di presentazione  dell'istanza
di agevolazione; 
    c) efficientamento energetico: parametro di efficienza energetica
di una struttura edile aumentato almeno  di  due  classi  energetiche
rispetto allo stato iniziale, prima dell'intervento di miglioramento,
cosi' come disciplinato dall'art. 9, comma 6,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91. Nel  caso  di  interventi  su  impianti  sportivi
all'aperto, l'efficientamento energetico e'  conseguito  mediante  la
riduzione  dei  consumi  energetici  complessivi  di  almeno  il  20%
rispetto alla situazione ante intervento; 
    d) impianti sportivi: insieme di uno o piu'  spazi  di  attivita'
sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in  comune  i
relativi spazi e servizi  accessori,  preposto  allo  svolgimento  di
manifestazioni sportive; 
    e)  piano  per  la  realizzazione  di  impianti  sportivi   nelle
periferie urbane: il piano di cui  al  comma  3,  dell'art.  15,  del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9; 
    f) soggetti beneficiari:  i  soggetti  ammessi  al  finanziamento
agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento,
si impegnano al rimborso delle somme ricevute; 
    g) soggetti pubblici: i soggetti individuati dall'art.  1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.