Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) conto termico: il meccanismo di incentivazione previsto dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016; b) edifici esistenti: edifici, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F/3), alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione; c) efficientamento energetico: parametro di efficienza energetica di una struttura edile aumentato almeno di due classi energetiche rispetto allo stato iniziale, prima dell'intervento di miglioramento, cosi' come disciplinato dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Nel caso di interventi su impianti sportivi all'aperto, l'efficientamento energetico e' conseguito mediante la riduzione dei consumi energetici complessivi di almeno il 20% rispetto alla situazione ante intervento; d) impianti sportivi: insieme di uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive; e) piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane: il piano di cui al comma 3, dell'art. 15, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9; f) soggetti beneficiari: i soggetti ammessi al finanziamento agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, si impegnano al rimborso delle somme ricevute; g) soggetti pubblici: i soggetti individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.