Art. 20 Progetti di investimento 1. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, si intende il programma di valorizzazione degli immobili di proprieta' pubblica di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ricompresi nei Fondi di investimento di cui all'art. 19, comma 1, attraverso interventi di efficientamento energetico. 2. I progetti di investimento dovranno garantire la convenienza economica e l'efficacia dell'intervento con la definizione dei tempi di ritorno dell'investimento. A tal fine, i soggetti beneficiari dovranno presentare apposita relazione che attesti i costi energetici per singole componenti concorrenti al calcolo della prestazione energetica complessiva dell'edificio, il costo energetico totale dell'edificio nella situazione anteriore all'intervento e i corrispondenti costi energetici per singole componenti e il costo energetico totale dell'edificio a realizzazione definitiva dell'intervento. 3. I soggetti che presentano il progetto di investimento devono, per ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare: a) la tipologia di intervento da realizzare; b) i costi totali dell'intervento, compresi quelli derivanti dalla diagnosi energetica, dalla certificazione e dalla progettazione; c) i costi energetici e di esercizio dell'immobile successivamente alla realizzazione dell'intervento; d) i tempi di ritorno stimato dell'investimento; e) che l'importo del finanziamento agevolato richiesto, sommato ad eventuali contributi pubblici a Fondo perduto o ad altri finanziamenti pubblici gia' erogati al Fondo di investimento, sia inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso. 4. I progetti di investimento non possono comportare, per il soggetto pubblico che ha conferito gli immobili al Fondo di investimento, un aumento degli oneri e dei canoni rispetto alla sommatoria degli oneri e dei canoni imputati all'immobile anteriormente alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico. 5. Il progetto di investimento non puo' comportare ulteriori e maggiori oneri per la finanza pubblica.