Art. 20 
 
                      Progetti di investimento 
 
  1. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del
decreto-legge  n.  91  del  2014,  si   intende   il   programma   di
valorizzazione degli immobili di proprieta' pubblica di cui  all'art.
4, comma 1, lettera a), ricompresi nei Fondi di investimento  di  cui
all'art.  19,  comma  1,  attraverso  interventi  di  efficientamento
energetico. 
  2. I progetti di investimento  dovranno  garantire  la  convenienza
economica e l'efficacia dell'intervento con la definizione dei  tempi
di ritorno dell'investimento. A  tal  fine,  i  soggetti  beneficiari
dovranno presentare apposita relazione che attesti i costi energetici
per singole  componenti  concorrenti  al  calcolo  della  prestazione
energetica complessiva  dell'edificio,  il  costo  energetico  totale
dell'edificio  nella  situazione   anteriore   all'intervento   e   i
corrispondenti costi energetici per singole  componenti  e  il  costo
energetico   totale   dell'edificio   a   realizzazione    definitiva
dell'intervento. 
  3. I soggetti che presentano il progetto  di  investimento  devono,
per ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare: 
    a) la tipologia di intervento da realizzare; 
    b) i costi  totali  dell'intervento,  compresi  quelli  derivanti
dalla   diagnosi   energetica,   dalla   certificazione    e    dalla
progettazione; 
    c)   i   costi   energetici   e   di   esercizio    dell'immobile
successivamente alla realizzazione dell'intervento; 
    d) i tempi di ritorno stimato dell'investimento; 
    e) che l'importo del finanziamento agevolato  richiesto,  sommato
ad  eventuali  contributi  pubblici  a  Fondo  perduto  o  ad   altri
finanziamenti pubblici gia' erogati al  Fondo  di  investimento,  sia
inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso. 
  4. I progetti  di  investimento  non  possono  comportare,  per  il
soggetto  pubblico  che  ha  conferito  gli  immobili  al  Fondo   di
investimento, un aumento degli  oneri  e  dei  canoni  rispetto  alla
sommatoria  degli  oneri   e   dei   canoni   imputati   all'immobile
anteriormente alla realizzazione degli interventi di  efficientamento
energetico. 
  5. Il progetto di investimento  non  puo'  comportare  ulteriori  e
maggiori oneri per la finanza pubblica.