Art. 21 
 
Criteri minimi  degli  interventi,  importo  massimo  finanziabile  e
                  durata massima del finanziamento 
 
  1. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel  progetto
di investimento devono rispettare i criteri di cui all'art. 6. 
  2. Ai progetti di investimento di cui all'art.  20  possono  essere
concessi finanziamenti a tasso agevolato per  la  durata  massima  di
venti anni, il cui importo per  ciascun  intervento,  comprensivo  di
progettazione e certificazione,  non  puo'  essere  superiore  ad  un
milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti,
e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e  alla
qualificazione   energetica    a    pieno    edificio,    comprensivo
dell'involucro,  cosi'  come  previsto  dall'art.  9,  comma  7,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e nel limite massimo del 20%  del
valore del Fondo di investimento. 
  3.  L'importo  massimo  complessivo  del  finanziamento   a   tasso
agevolato  non  puo',  in  ogni  caso,  superare  euro  20.000.000,00
(ventimilioni/00) per singolo progetto di investimento. La durata del
finanziamento agevolato non potra' comunque superare  la  durata  del
Fondo di investimento. 
  4. L'importo massimo  finanziabile,  non  potra'  essere  superiore
all'importo determinato ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera e).