Art. 21 Criteri minimi degli interventi, importo massimo finanziabile e durata massima del finanziamento 1. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel progetto di investimento devono rispettare i criteri di cui all'art. 6. 2. Ai progetti di investimento di cui all'art. 20 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di venti anni, il cui importo per ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non puo' essere superiore ad un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e nel limite massimo del 20% del valore del Fondo di investimento. 3. L'importo massimo complessivo del finanziamento a tasso agevolato non puo', in ogni caso, superare euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per singolo progetto di investimento. La durata del finanziamento agevolato non potra' comunque superare la durata del Fondo di investimento. 4. L'importo massimo finanziabile, non potra' essere superiore all'importo determinato ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera e).