Art. 22 
 
               Fondi d'investimento immobiliari chiusi 
 
  1. Per il conferimento nei Fondi d'investimento immobiliare  chiusi
degli  immobili  ricompresi  nel  progetto  di  investimento  di  cui
all'art. 20 si applicano, per  quanto  compatibili,  le  norme  e  le
procedure previste all'art. 33, comma 2, del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011,
n. 111. 
  2. I Fondi immobiliari di investimento chiusi presentano la domanda
di finanziamento agevolato nelle forme di cui all'art. 9, commi  1  e
2,  e  si  impegnano  a  corrispondere  le  rate  di   rimborso   del
finanziamento. 
  3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare ulteriori
e maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  in  particolare  per  il
soggetto pubblico che conferisce gli immobili.