Art. 22 Fondi d'investimento immobiliari chiusi 1. Per il conferimento nei Fondi d'investimento immobiliare chiusi degli immobili ricompresi nel progetto di investimento di cui all'art. 20 si applicano, per quanto compatibili, le norme e le procedure previste all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. I Fondi immobiliari di investimento chiusi presentano la domanda di finanziamento agevolato nelle forme di cui all'art. 9, commi 1 e 2, e si impegnano a corrispondere le rate di rimborso del finanziamento. 3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare ulteriori e maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare per il soggetto pubblico che conferisce gli immobili.