Art. 3 Risorse finanziarie 1. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalita' di cui al presente decreto sono concessi fino ad un importo massimo nominale complessivo pari ad euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), a valere sulle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART. 1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Cassa depositi e prestiti S.p.a. gestisce il conto e le risorse di cui al comma 1 sulla base di modalita' contabili idonee ad assicurare la separata rendicontazione delle stesse. 3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite in due sezioni distinte: a) nella misura di euro 180.000.000,00 (centottantamilioni/00), destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 1; b) nella misura di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 2. 4. Al termine di presentazione delle domande le eventuali risorse residue, in ciascuna delle sezioni di cui al comma 3, possono essere destinate al finanziamento delle istanze non accolte a causa dell'esaurimento delle somme dell'altra sezione, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle medesime istanze.