Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente decreto i soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento, nonche' i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili, con riferimento alle seguenti strutture: a) immobili destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonche' gli edifici pubblici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (di seguito «AFAM») di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; b) impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185; c) edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari. 2. Possono altresi' beneficiare dei finanziamenti i Fondi di investimento immobiliare di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «Fondi di investimento»), cosi' come disciplinati dall'art. 19 del presente decreto. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 possono essere concessi esclusivamente per interventi sugli edifici indicati al comma 1, lettera a).