Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente decreto
i soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento,
nonche' i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili, con
riferimento alle seguenti strutture: 
    a) immobili destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi  gli
asili nido,  e  all'istruzione  universitaria,  nonche'  gli  edifici
pubblici dell'Alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica  (di
seguito «AFAM») di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
    b)  impianti  sportivi,  non   compresi   nel   «Piano   per   la
realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui  al
comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185; 
    c)  edifici  adibiti  a  ospedali,  policlinici   e   a   servizi
socio-sanitari. 
  2. Possono  altresi'  beneficiare  dei  finanziamenti  i  Fondi  di
investimento immobiliare di cui al decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
e successive modificazioni ed  integrazioni  (di  seguito  «Fondi  di
investimento»), cosi' come disciplinati  dall'art.  19  del  presente
decreto. 
  3. I finanziamenti di  cui  al  comma  2  possono  essere  concessi
esclusivamente per interventi sugli  edifici  indicati  al  comma  1,
lettera a).