Art. 5 
 
                 Tipologia di interventi ammissibili 
 
  1.  Sono  ammessi  al  finanziamento  i  seguenti   interventi   di
riqualificazione energetica: 
    a) isolamento termico di superfici opache delimitanti  il  volume
climatizzato; 
    b) sostituzione di chiusure trasparenti  comprensive  di  infissi
delimitanti il volume climatizzato; 
    c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento  di
chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi  o
mobili, non trasportabili; 
    d)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale
esistenti  con  impianti  di  climatizzazione  invernale  utilizzanti
generatori di calore a condensazione; 
    e)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati  di  pompe
di calore, elettriche  o  a  gas,  utilizzanti  energia  aerotermica,
geotermica o idrotermica; 
    f)  sostituzione  di   impianti   esistenti   con   impianti   di
climatizzazione invernale dotati di generatore di  calore  alimentato
da biomassa; 
    g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione; 
    h) installazione di collettori solari termici, anche  abbinati  a
sistemi di solar cooling; 
    i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di
calore; 
    j) riqualificazione degli impianti di illuminazione; 
    k)   installazione   di    sistemi    di    termoregolazione    e
contabilizzazione del calore; 
    l) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo,
la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio  e  degli
impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della
prestazione energetica. 
  2.  Accedono  altresi'  ai  finanziamenti,  gli  interventi   sugli
immobili e sugli impianti non ricompresi  al  comma  1,  purche'  gli
stessi comportino una riduzione dei consumi di energia, a titolo  non
esaustivo,   per   l'illuminazione,   il   riscaldamento    e/o    il
raffrescamento degli ambienti posti a servizio degli immobili di  cui
all'art. 4. 
  3. Gli impianti di produzione di energia elettrica o  termica  sono
ammissibili limitatamente al contributo per il  soddisfacimento,  per
il   medesimo   vettore   energetico,    dell'effettivo    fabbisogno
dell'edificio per la climatizzazione, la produzione  di  acqua  calda
sanitaria, l'illuminazione e la ventilazione, valutato nell'ambito di
un bilancio energetico mensile. 
  4. Gli  interventi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  devono  essere
individuati  tra  quelli  previsti  nella   diagnosi   energetica   e
nell'attestato  di  prestazione  energetica  allegati  al  modulo  di
domanda di ammissione all'agevolazione di cui all'art. 9, comma 1. 
  5. Possono accedere  ai  finanziamenti  i  seguenti  interventi  di
efficientamento e risparmio idrico: 
    a) sistemi per la raccolta delle acque piovane  per  uso  irriguo
e/o per  gli  scarichi  sanitari,  attuata  con  impianti  realizzati
secondo la norma UNI/TS 11445 «Impianti per la  raccolta  e  utilizzo
dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - progettazione,
installazione   e   manutenzione»   e   la   norma   UNI    EN    805
«Approvvigionamento di acqua - requisiti  per  sistemi  e  componenti
all'esterno di edifici» o norme equivalenti; 
    b) sistemi di riduzione di flusso, di controllo  di  portata,  di
controllo della temperatura dell'acqua; 
    c) apparecchi sanitari  con  cassette  a  doppio  scarico  aventi
scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto  di  massimo  3
litri; 
    d) sistemi di monitoraggio dei consumi idrici; 
    e) sostituzione dei sistemi e dei punti di irrigazione con  altri
a risparmio idrico; 
    f) sostituzione delle  pompe  con  modelli  certificati  ad  alta
efficienza energetica (superiori a IE4 per le pompe di  superficie  e
indici di efficienza minima (MEI) superiore o uguale  a  0,4  per  le
pompe sommerse); 
    g) sostituzione  delle  specie  vegetali  irrigate  con  altre  a
richiesta di irrigazione ridotta almeno del 50%; 
    h) installazione di sistemi di controllo della pioggia e umidita'
del terreno da irrigare. 
  6. Possono  essere  altresi'  ammessi  a  finanziamento  interventi
strutturali per la prevenzione sismica degli edifici e interventi per
la bonifica o per la messa in sicurezza delle parti di immobile, o di
sue pertinenze, contaminate da  amianto.  Tali  opere,  ove  ritenute
necessarie   dalla   progettazione   complessiva,    devono    essere
strettamente connesse con il progetto di efficientamento energetico e
possono  essere  finanziate  nel   limite   massimo   del   50%   del
finanziamento richiesto.