Art. 5 Tipologia di interventi ammissibili 1. Sono ammessi al finanziamento i seguenti interventi di riqualificazione energetica: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; f) sostituzione di impianti esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione; h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; j) riqualificazione degli impianti di illuminazione; k) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; l) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica. 2. Accedono altresi' ai finanziamenti, gli interventi sugli immobili e sugli impianti non ricompresi al comma 1, purche' gli stessi comportino una riduzione dei consumi di energia, a titolo non esaustivo, per l'illuminazione, il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti posti a servizio degli immobili di cui all'art. 4. 3. Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, dell'effettivo fabbisogno dell'edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione e la ventilazione, valutato nell'ambito di un bilancio energetico mensile. 4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere individuati tra quelli previsti nella diagnosi energetica e nell'attestato di prestazione energetica allegati al modulo di domanda di ammissione all'agevolazione di cui all'art. 9, comma 1. 5. Possono accedere ai finanziamenti i seguenti interventi di efficientamento e risparmio idrico: a) sistemi per la raccolta delle acque piovane per uso irriguo e/o per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - progettazione, installazione e manutenzione» e la norma UNI EN 805 «Approvvigionamento di acqua - requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici» o norme equivalenti; b) sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua; c) apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri; d) sistemi di monitoraggio dei consumi idrici; e) sostituzione dei sistemi e dei punti di irrigazione con altri a risparmio idrico; f) sostituzione delle pompe con modelli certificati ad alta efficienza energetica (superiori a IE4 per le pompe di superficie e indici di efficienza minima (MEI) superiore o uguale a 0,4 per le pompe sommerse); g) sostituzione delle specie vegetali irrigate con altre a richiesta di irrigazione ridotta almeno del 50%; h) installazione di sistemi di controllo della pioggia e umidita' del terreno da irrigare. 6. Possono essere altresi' ammessi a finanziamento interventi strutturali per la prevenzione sismica degli edifici e interventi per la bonifica o per la messa in sicurezza delle parti di immobile, o di sue pertinenze, contaminate da amianto. Tali opere, ove ritenute necessarie dalla progettazione complessiva, devono essere strettamente connesse con il progetto di efficientamento energetico e possono essere finanziate nel limite massimo del 50% del finanziamento richiesto.