Art. 6 
 
                   Criteri minimi degli interventi 
 
  1. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato  tutti  i
progetti presentati devono rispettare i seguenti requisiti minimi: 
    a) gli interventi di incremento dell'efficienza energetica  e  di
riduzione  degli  usi  finali  dell'energia  devono   conseguire   un
miglioramento del parametro dell'efficienza energetica  dell'edificio
oggetto di intervento di almeno due classi, in un periodo massimo  di
tre  anni  dalla  data  di  inizio  dei  lavori  di  riqualificazione
energetica. Nel caso di interventi realizzati  su  impianti  sportivi
all'aperto gli stessi devono conseguire  una  riduzione  dei  consumi
energetici complessivi pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione
ante intervento; 
    b) gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi di
cui all'allegato I del conto termico, nonche' i criteri minimi di cui
al decreto ministeriale 26 giugno 2015, recante  «Applicazione  delle
metodologie di calcolo delle prestazioni  energetiche  e  definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»; 
    c) i progetti di intervento di cui alla lettera c) della  tabella
dell'art. 7,  comma  1,  qualora  reso  necessario  dalle  condizioni
dell'edificio, devono prevedere gli interventi strutturali  necessari
per il raggiungimento  dei  livelli  di  sicurezza  prescritti  dalle
vigenti norme tecniche per le costruzioni; 
    d) i  progetti  di  intervento,  qualora  reso  necessario  dalle
condizioni dell'edificio, devono prevedere l'adeguamento alle vigenti
norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e degli impianti; 
    e) i  progetti  di  intervento,  qualora  reso  necessario  dalle
condizioni dell'edificio, devono altresi' assicurare  la  bonifica  o
messa in sicurezza delle parti di  immobile,  o  di  sue  pertinenze,
contaminate da amianto.