Art. 6 Criteri minimi degli interventi 1. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i progetti presentati devono rispettare i seguenti requisiti minimi: a) gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di riduzione degli usi finali dell'energia devono conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno due classi, in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica. Nel caso di interventi realizzati su impianti sportivi all'aperto gli stessi devono conseguire una riduzione dei consumi energetici complessivi pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ante intervento; b) gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi di cui all'allegato I del conto termico, nonche' i criteri minimi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»; c) i progetti di intervento di cui alla lettera c) della tabella dell'art. 7, comma 1, qualora reso necessario dalle condizioni dell'edificio, devono prevedere gli interventi strutturali necessari per il raggiungimento dei livelli di sicurezza prescritti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni; d) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni dell'edificio, devono prevedere l'adeguamento alle vigenti norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e degli impianti; e) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni dell'edificio, devono altresi' assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile, o di sue pertinenze, contaminate da amianto.