Art. 7 
 
                 Importo e durata del finanziamento 
 
  1. I progetti di intervento presentati dai soggetti di cui all'art.
4, possono essere ammessi al finanziamento nel  rispetto  dei  limiti
indicati nella sottostante tabella: 
 
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|                          |   Durata massima   |  Importo massimo  |
|                          |   finanziamento    | finanziabile per  |
|   Tipologia intervento   |     agevolato      | singolo edificio  |
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|a) Interventi che         |                    |                   |
|riguardano esclusivamente |                    |                   |
|l'analisi, il             |                    |                   |
|monitoraggio, l'audit e la|                    | Per edificio euro |
|diagnosi energetica       | Massimo dieci anni |     30.000,00     |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
|b) Interventi relativi    |                    |                   |
|alla sostituzione degli   |                    |                   |
|impianti, incluse le opere|                    |                   |
|necessarie alla loro      |                    |                   |
|installazione e posa in   |                    |                   |
|opera, la relativa        |                    |                   |
|progettazione,            |                    | Per edificio euro |
|certificazione energetica |                    |      massimo      |
|ex ante ed ex post        | Massimo venti anni |   1.000.000,00    |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
|c) Interventi di          |                    |                   |
|riqualificazione          |                    |                   |
|energetica dell'edificio, |                    |                   |
|inclusi gli impianti,     |                    |                   |
|l'involucro e le relative |                    |                   |
|opere di installazione e  |                    |                   |
|posa in opera, la         |                    |                   |
|progettazione e           |                    | Per edificio euro |
|certificazione energetica |                    |      massimo      |
|ex ante ed ex post        | Massimo venti anni |   2.000.000,00    |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
 
  2. Possono essere ammessi al finanziamento solo gli interventi come
descritti in tabella, i  cui  costi  sono  stati  sostenuti  in  data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Possono essere ammessi a finanziamento solo gli interventi i cui
lavori  sono  avviati   in   data   successiva   all'emanazione   del
provvedimento di attribuzione di cui all'art. 11, comma 5. 
  4. Qualora il costo complessivo  del  progetto  di  intervento  sia
superiore agli importi massimi  indicati  nella  tabella  di  cui  al
precedente comma 1, il soggetto richiedente e' tenuto a: 
    i. dichiarare, in sede di richiesta di  finanziamento  agevolato,
che l'integrale copertura dell'intervento e' assicurata da  ulteriori
risorse finanziarie rientranti nella propria disponibilita'; 
    ii. presentare, in sede di  stipula  del  relativo  contratto  di
finanziamento, la documentazione comprovante la  copertura  integrale
dell'intervento.