Art. 7 Importo e durata del finanziamento 1. I progetti di intervento presentati dai soggetti di cui all'art. 4, possono essere ammessi al finanziamento nel rispetto dei limiti indicati nella sottostante tabella: ===================================================================== | | Durata massima | Importo massimo | | | finanziamento | finanziabile per | | Tipologia intervento | agevolato | singolo edificio | +==========================+====================+===================+ |a) Interventi che | | | |riguardano esclusivamente | | | |l'analisi, il | | | |monitoraggio, l'audit e la| | Per edificio euro | |diagnosi energetica | Massimo dieci anni | 30.000,00 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ |b) Interventi relativi | | | |alla sostituzione degli | | | |impianti, incluse le opere| | | |necessarie alla loro | | | |installazione e posa in | | | |opera, la relativa | | | |progettazione, | | Per edificio euro | |certificazione energetica | | massimo | |ex ante ed ex post | Massimo venti anni | 1.000.000,00 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ |c) Interventi di | | | |riqualificazione | | | |energetica dell'edificio, | | | |inclusi gli impianti, | | | |l'involucro e le relative | | | |opere di installazione e | | | |posa in opera, la | | | |progettazione e | | Per edificio euro | |certificazione energetica | | massimo | |ex ante ed ex post | Massimo venti anni | 2.000.000,00 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ 2. Possono essere ammessi al finanziamento solo gli interventi come descritti in tabella, i cui costi sono stati sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 3. Possono essere ammessi a finanziamento solo gli interventi i cui lavori sono avviati in data successiva all'emanazione del provvedimento di attribuzione di cui all'art. 11, comma 5. 4. Qualora il costo complessivo del progetto di intervento sia superiore agli importi massimi indicati nella tabella di cui al precedente comma 1, il soggetto richiedente e' tenuto a: i. dichiarare, in sede di richiesta di finanziamento agevolato, che l'integrale copertura dell'intervento e' assicurata da ulteriori risorse finanziarie rientranti nella propria disponibilita'; ii. presentare, in sede di stipula del relativo contratto di finanziamento, la documentazione comprovante la copertura integrale dell'intervento.