Art. 8 Tipologia di costi ammissibili 1. Sono ammissibili a finanziamento le spese, comprensive di IVA, strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5. Tali spese comprendono: a) fornitura e posa in opera del materiale, comprensivi di opere murarie e assimilate, nonche' la demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi, presentando a corredo del progetto un apposito piano di recupero del materiale da demolizione; b) apparecchiature, impianti, macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento, compresi lo smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti; c) interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente); d) spese tecniche per progettazione e studi, ivi inclusa la redazione del Piano di recupero dei materiali da demolizione; e) spese tecniche di direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo; f) spese per le prestazioni professionali per la redazione della valutazione di sicurezza strutturale comprensiva di verifica di vulnerabilita' sismica; g) spese per le prestazioni professionali per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, nonche' di diagnosi energetiche ante operam dell'edificio oggetto di intervento.