Art. 8 
 
                   Tipologia di costi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili a finanziamento le spese, comprensive  di  IVA,
strettamente connesse alla  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'art. 5. Tali spese comprendono: 
    a) fornitura e posa in opera del materiale, comprensivi di  opere
murarie e assimilate, nonche' la demolizione  e  ricostruzione  degli
elementi costruttivi, presentando a corredo del progetto un  apposito
piano di recupero del materiale da demolizione; 
    b) apparecchiature, impianti,  macchinari  e  attrezzature  varie
(inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio  per
la raccolta dei dati riguardanti i risparmi  conseguiti)  comprensivi
delle forniture  di  materiali  e  dei  componenti  previsti  per  la
realizzazione  dell'intervento,   compresi   lo   smontaggio   e   la
dismissione degli impianti esistenti; 
    c) interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente); 
    d) spese tecniche per  progettazione  e  studi,  ivi  inclusa  la
redazione del Piano di recupero dei materiali da demolizione; 
    e) spese tecniche di  direzione  lavori,  sicurezza  in  fase  di
esecuzione e di collaudo; 
    f) spese per le prestazioni professionali per la redazione  della
valutazione di  sicurezza  strutturale  comprensiva  di  verifica  di
vulnerabilita' sismica; 
    g) spese  per  le  prestazioni  professionali  per  la  redazione
dell'attestato  di  prestazione  energetica,  nonche'   di   diagnosi
energetiche ante operam dell'edificio oggetto di intervento.