Art. 4
1. Agli oneri derivanti dai richiami di cui all'art. 1,
complessivamente pari a euro 322.347, si provvede mediante gli
stanziamenti di bilancio a legislazione vigente di ciascuna Forza
armata (rispettivamente euro 151.347 per l'Esercito italiano ed euro
171.000 per la Marina militare).
Roma, 23 marzo 2021
Il Ministro: Guerini