Art. 4 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dai  richiami  di   cui   all'art.   1,
complessivamente pari  a  euro  322.347,  si  provvede  mediante  gli
stanziamenti di bilancio a legislazione  vigente  di  ciascuna  Forza
armata (rispettivamente euro 151.347 per l'Esercito italiano ed  euro
171.000 per la Marina militare). 
 
    Roma, 23 marzo 2021 
 
                                                 Il Ministro: Guerini