IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, recante
«Misure di polizia veterinaria in materia  di  malattie  infettive  e
diffusive  dei  volatili  da  cortile»,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 2 settembre 2005, n. 204, e successive modificazioni; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza del  Ministro  della  salute  10
dicembre 2019, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza  26  agosto
2005 e successive  modificazioni,  concernente:  «Misure  di  polizia
veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili
da cortile», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31  dicembre
2019, n. 305, la quale all'art. 2, comma 1, dispone  che  l'efficacia
della predetta ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005  e'
prorogata fino al 21 aprile 2021; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione  ormonica  tireostatica  e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010,  recante
«Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore  avicolo
rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo  2018,  recante
«Definizione dei criteri di attuazione e delle modalita'  di  accesso
al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'art.  1,  comma  509,
della legge 27 dicembre 2017,  n.  205»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2018, n. 91; 
  Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  maggio  2014  che  fissa  le  disposizioni  per  la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute  e
al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al  materiale
riproduttivo vegetale; 
  Rilevato che la Commissione europea ha avviato una profonda riforma
della normativa relativa al co-finanziamento  delle  spese  sostenute
dagli Stati membri per l'effettuazione dei Piani di  sorveglianza  ed
eradicazione delle malattie animali trasmissibili mediante l'adozione
del Multiannual Financial Framework  (MFF)  da  parte  del  Consiglio
europeo e  successivamente  dell'implementazione  del  Single  Market
Programme Regulation  (SMP)  che  sara'  la  base  normativa  per  il
co-finanziamento dei futuri programmi di sorveglianza ed eradicazione
delle malattie animali ed andra' a sostituire il regolamento (UE)  n.
652/2014 sopra citato attualmente in vigore; 
  Vista la nota del 17 dicembre 2020  con  la  quale  la  Commissione
europea ha invitato tutti gli Stati membri ad attuare  le  misure  di
sorveglianza  ed  eradicazione  sul  proprio  territorio  tenendo  in
considerazione la situazione epidemiologica  nazionale  e  nei  Paesi
limitrofi nonostante i ritardi nell'approvazione  del  SMP  invitando
tutti gli Stati membri nel corso del 2021 a continuare ad  attuare  i
Piani di sorveglianza approvati per il 2020  che  per  l'Italia  sono
stati avallati con la Grant Decision n. SANTE/VP/2020/IT/SI2.823609 e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili il quale modifica e abroga taluni atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia  di  sanita'  animale»)  e  in
particolare, l'art. 10, comma 6, il quale prevede che la  Commissione
puo',  mediante  atti  di  esecuzione,  stabilire  requisiti   minimi
necessari  per  l'applicazione  uniforme  di  misure  in  materia  di
biosicurezza; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  n.   (UE)   2018/1136   della
Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce misure di riduzione del
rischio   e   di   biosicurezza   rafforzate   nonche'   sistemi   di
individuazione  precoce  dei  rischi  di  trasmissione  al   pollame,
attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria  ad
alta patogenicita', con cui la  Commissione  ha  ritenuto  necessario
rivedere le misure stabilite nella decisione di  esecuzione  (UE)  n.
2017/263 tenuto  conto  dell'attuale  situazione  epidemiologica  nel
pollame, in altri volatili in cattivita'  e  nei  volatili  selvatici
nell'Unione e nei paesi terzi pertinenti in termini di  rischio,  del
parere EFSA  del  2017  e  delle  successive  relazioni  scientifiche
sull'influenza aviaria dell'EFSA, e  dell'esperienza  che  gli  Stati
membri hanno acquisito nell'attuazione delle  misure  disposte  dalla
suddetta decisione di esecuzione medesima; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano in materia di rafforzamento della sorveglianza
e di riduzione del rischio per  talune  malattie  animali,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281
(Rep. atti n. 125 del 25  luglio  2019),  con  il  quale  sono  state
adottate le misure sanitarie da applicare nelle zone ad alto  rischio
di introduzione  e  di  diffusione  dei  virus  influenzali  ad  alta
patogenicita'; 
  Visti i pareri scientifici con cui l'EFSA, dal 2017, ha valutato il
rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE e ha  analizzato  i
metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati  membri
e le misure che essi assumono per ridurne  al  minimo  la  diffusione
affermando, in particolare, che per aumentare  la  biosicurezza,  gli
allevatori avicoli e i detentori di pollame devono adottare opportune
misure di gestione tese a evitare il  contatto  diretto  tra  uccelli
acquatici selvatici e pollame (mediante uso  di  reti  o  tenendo  il
pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale)  e
lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro; 
  Rilevato che l'EFSA, in collaborazione con il Centro  di  referenza
europeo per l'influenza  aviaria,  in  data  30  settembre  2020,  ha
pubblicato il report «Avian influenza overview May - August 2020»  ha
raccomandato a tutti gli Stati membri di intensificare le  misure  di
sorveglianza e di biosicurezza per evitare possibili nuovi focolai di
influenza aviaria ad alta patogenicita' nei mesi invernali 2020 ed ha
confermato che la rigorosa applicazione delle predette misure  svolge
un ruolo fondamentale per la prevenzione della diffusione  dei  virus
dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' dai  volatili  selvatici
al pollame e ad altri volatili in cattivita'; 
  Considerato che nel corso del 2020 e nel primo trimestre  del  2021
l'Europa - Germania,  Paesi  Bassi,  Belgio,  Regno  Unito,  Irlanda,
Irlanda del  Nord,  Danimarca,  Svezia,  Francia,  Polonia,  Croazia,
Slovenia, Italia, Spagna, Slovacchia,  Romania,  Lituania,  Ungheria,
Norvegia, Repubblica Ceca,  Finlandia,  Svezia,  Bulgaria,  Svizzera,
Austria, Lettonia ed Estonia - e' stata interessata da  una  epidemia
di influenza aviaria ad alta patogenicita' da  sottotipo  H5  con  la
conferma di numerose positivita' in volatili selvatici e nel  pollame
domestico; 
  Viste  le  note  DGSAF  prot.  n.  21329,  n.  23822  e  n.  25509,
rispettivamente del 2 ottobre e 4 e 26 novembre 2020, e n.  7071  del
18 marzo 2021 con le  quali  sono  state  impartite  alle  regioni  e
Province Autonome di Trento e Bolzano indicazioni mirate  a  mitigare
il  rischio  di  introduzione   dei   virus   influenzali   ad   alta
patogenicita'  negli   allevamenti   di   pollame   con   particolare
riferimento alla rigida verifica dell'applicazione  delle  misure  di
biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005, come modificata dall'ordinanza 10 dicembre 2019; 
  Considerato  che  il  Piano   strategico-operativo   nazionale   di
preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  23
del 29 gennaio 2021, nell'ottica one health,  tra  le  varie  azioni,
prevede che la sorveglianza veterinaria,  in  tutte  le  fasi,  possa
offrire il proprio contributo ai fini di una  sorveglianza  integrata
uomo-animale mediante l'individuazione degli allevamenti maggiormente
a rischio di introduzione e diffusione dei  virus  influenzali  anche
attraverso   la   verifica   dell'applicazione   delle   misure    di
biosicurezza; 
  Considerato, quindi, necessario mantenere livelli elevati di tutela
della salute animale e di  sanita'  pubblica  prorogando  l'efficacia
delle  misure  di  biosicurezza  e  delle  altre  misure  di  polizia
veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della  salute  26
agosto 2005,  al  fine  di  ridurre  il  rischio  di  introduzione  e
diffusione dei virus influenzali; 
  Visto  il  documento  tecnico  trasmesso   per   il   tramite   del
coordinamento interregionale con comunicazione del 16 marzo 2021, con
il quale le regioni ad alto rischio, in condivisione  con  il  Centro
nazionale di referenza  per  l'influenza  aviaria  presso  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle  Venezie,  hanno  proposto  alcune
integrazioni  all'allegato  A  dell'ordinanza  26   agosto   2005   e
successive modifiche; 
  Viste le osservazioni inviate dalle Associazioni  di  categoria  in
riscontro alla richiesta di valutazione  dello  schema  di  ordinanza
trasmesse in data 2 aprile 2021; 
  Acquisito  il  parere  del  Centro  nazionale  di   referenza   per
l'influenza aviaria presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
delle Venezie, espresso in data 9 aprile 2021; 
  Ritenuto, pertanto urgente e necessario confermare e rafforzare  le
misure di biosicurezza e  le  altre  misure  di  polizia  veterinaria
introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto  2005,
e successive modificazioni, la cui efficacia cessa il 21 aprile 2021,
al fine di ridurre il rischio di introduzione e diffusione dei  virus
influenzali; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26  agosto  2005  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'art.  5-bis,  comma  1,  le  parole:  «nel  Programma  di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria  approvata  con  Working  document  SANTE/12728/2019  recante
l'approvazione  tecnica  dei  programmi  nazionali  di  eradicazione,
sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2020  e
gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a
detti programmi» sono sostituite dalle seguenti:  «nel  Programma  di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria approvato con Grant Decision n. SANTE/VP/2020/IT/SI2.823609 e
successive modifiche»; 
  2. L'allegato A dell'ordinanza del Ministro della salute 26  agosto
2005 e' sostituito dall'allegato A della presente ordinanza.