IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, recante «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005, n. 204, e successive modificazioni; Vista, in particolare, l'ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2019, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019, n. 305, la quale all'art. 2, comma 1, dispone che l'efficacia della predetta ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e' prorogata fino al 21 aprile 2021; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»; Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018, recante «Definizione dei criteri di attuazione e delle modalita' di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2018, n. 91; Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Rilevato che la Commissione europea ha avviato una profonda riforma della normativa relativa al co-finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per l'effettuazione dei Piani di sorveglianza ed eradicazione delle malattie animali trasmissibili mediante l'adozione del Multiannual Financial Framework (MFF) da parte del Consiglio europeo e successivamente dell'implementazione del Single Market Programme Regulation (SMP) che sara' la base normativa per il co-finanziamento dei futuri programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie animali ed andra' a sostituire il regolamento (UE) n. 652/2014 sopra citato attualmente in vigore; Vista la nota del 17 dicembre 2020 con la quale la Commissione europea ha invitato tutti gli Stati membri ad attuare le misure di sorveglianza ed eradicazione sul proprio territorio tenendo in considerazione la situazione epidemiologica nazionale e nei Paesi limitrofi nonostante i ritardi nell'approvazione del SMP invitando tutti gli Stati membri nel corso del 2021 a continuare ad attuare i Piani di sorveglianza approvati per il 2020 che per l'Italia sono stati avallati con la Grant Decision n. SANTE/VP/2020/IT/SI2.823609 e successive modifiche; Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili il quale modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») e in particolare, l'art. 10, comma 6, il quale prevede che la Commissione puo', mediante atti di esecuzione, stabilire requisiti minimi necessari per l'applicazione uniforme di misure in materia di biosicurezza; Vista la decisione di esecuzione n. (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonche' sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita', con cui la Commissione ha ritenuto necessario rivedere le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel pollame, in altri volatili in cattivita' e nei volatili selvatici nell'Unione e nei paesi terzi pertinenti in termini di rischio, del parere EFSA del 2017 e delle successive relazioni scientifiche sull'influenza aviaria dell'EFSA, e dell'esperienza che gli Stati membri hanno acquisito nell'attuazione delle misure disposte dalla suddetta decisione di esecuzione medesima; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rafforzamento della sorveglianza e di riduzione del rischio per talune malattie animali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 125 del 25 luglio 2019), con il quale sono state adottate le misure sanitarie da applicare nelle zone ad alto rischio di introduzione e di diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicita'; Visti i pareri scientifici con cui l'EFSA, dal 2017, ha valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE e ha analizzato i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati membri e le misure che essi assumono per ridurne al minimo la diffusione affermando, in particolare, che per aumentare la biosicurezza, gli allevatori avicoli e i detentori di pollame devono adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o tenendo il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale) e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro; Rilevato che l'EFSA, in collaborazione con il Centro di referenza europeo per l'influenza aviaria, in data 30 settembre 2020, ha pubblicato il report «Avian influenza overview May - August 2020» ha raccomandato a tutti gli Stati membri di intensificare le misure di sorveglianza e di biosicurezza per evitare possibili nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' nei mesi invernali 2020 ed ha confermato che la rigorosa applicazione delle predette misure svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione della diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattivita'; Considerato che nel corso del 2020 e nel primo trimestre del 2021 l'Europa - Germania, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Irlanda del Nord, Danimarca, Svezia, Francia, Polonia, Croazia, Slovenia, Italia, Spagna, Slovacchia, Romania, Lituania, Ungheria, Norvegia, Repubblica Ceca, Finlandia, Svezia, Bulgaria, Svizzera, Austria, Lettonia ed Estonia - e' stata interessata da una epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicita' da sottotipo H5 con la conferma di numerose positivita' in volatili selvatici e nel pollame domestico; Viste le note DGSAF prot. n. 21329, n. 23822 e n. 25509, rispettivamente del 2 ottobre e 4 e 26 novembre 2020, e n. 7071 del 18 marzo 2021 con le quali sono state impartite alle regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano indicazioni mirate a mitigare il rischio di introduzione dei virus influenzali ad alta patogenicita' negli allevamenti di pollame con particolare riferimento alla rigida verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, come modificata dall'ordinanza 10 dicembre 2019; Considerato che il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2021, nell'ottica one health, tra le varie azioni, prevede che la sorveglianza veterinaria, in tutte le fasi, possa offrire il proprio contributo ai fini di una sorveglianza integrata uomo-animale mediante l'individuazione degli allevamenti maggiormente a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali anche attraverso la verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza; Considerato, quindi, necessario mantenere livelli elevati di tutela della salute animale e di sanita' pubblica prorogando l'efficacia delle misure di biosicurezza e delle altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, al fine di ridurre il rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali; Visto il documento tecnico trasmesso per il tramite del coordinamento interregionale con comunicazione del 16 marzo 2021, con il quale le regioni ad alto rischio, in condivisione con il Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, hanno proposto alcune integrazioni all'allegato A dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche; Viste le osservazioni inviate dalle Associazioni di categoria in riscontro alla richiesta di valutazione dello schema di ordinanza trasmesse in data 2 aprile 2021; Acquisito il parere del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, espresso in data 9 aprile 2021; Ritenuto, pertanto urgente e necessario confermare e rafforzare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, la cui efficacia cessa il 21 aprile 2021, al fine di ridurre il rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali; Ordina: Art. 1 1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 5-bis, comma 1, le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvata con Working document SANTE/12728/2019 recante l'approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2020 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con Grant Decision n. SANTE/VP/2020/IT/SI2.823609 e successive modifiche»; 2. L'allegato A dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e' sostituito dall'allegato A della presente ordinanza.