Art. 2 
 
  1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute  26  agosto
2005, come modificata  dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  e'
prorogata fino al 30  aprile  2022,  a  decorrere  dal  giorno  della
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 21 aprile 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1178