Art. 2 
 
   Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo  25,  comma
2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2  gennaio  2018,  il
Commissario delegato definisce la stima  delle  risorse  a  tal  fine
necessarie, sulla  base  della  modulistica  allegata  alla  presente
ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali: 
    - per attivare le prime misure economiche di  immediato  sostegno
al  tessuto  sociale  nei  confronti  dei  nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a
causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale,  nel
limite massimo di euro 5.000,00; 
    - per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive
sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione
delle spese  a  tal  fine  necessarie,  nel  limite  massimo  di euro
20.000,00, quale limite massimo  di  contributo  assegnabile  ad  una
singola attivita' economica e produttiva. 
  2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con delibera  di  cui  all'articolo
24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del  2018,  il  Commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri
provvedimenti.