IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.  1,
commi 16-bis e seguenti; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile
al 30 aprile 2021, si applicano le misure  di  cui  al  provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art.  2,  comma  1,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  salvo  quanto
diversamente disposto dal presente decreto»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 aprile 2021,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  nelle  Regioni  Calabria,
Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia   Giulia,   Lombardia,   Piemonte   e
Toscana»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana 10 aprile 2021, n. 86; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  nella  Regione  Campania»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  17
aprile 2021, n. 92; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al
richiamato  decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile   2020,
unitamente all'allegato report  n.  49,  dal  quale  risulta  che  le
Regioni Abruzzo,  Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria,
Veneto e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  presentano  uno
scenario di «tipo 1», un livello di rischio basso o moderato; 
  Visto che dal medesimo verbale del 23 aprile 2021 della  Cabina  di
regia, risulta che le Regioni Toscana e Campania presentano,  per  la
seconda settimana consecutiva, uno scenario o un livello  di  rischio
inferiore a quello che ha determinato le misure  restrittive  di  cui
alle predette ordinanze del Ministro della salute 9 aprile 2021 e  16
aprile 2021; 
  Visto  il  documento   recante   «Aggiornamento   nazionale   focus
incidenza», allegato al citato  verbale  del  23  aprile  2021  della
Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana oggetto  di
monitoraggio,   le   Regioni   Abruzzo,   Campania,   Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio,  Liguria,  Lombardia,  Marche,  Molise,
Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, presentano un'incidenza settimanale dei contagi inferiore  a
250 casi ogni 100.000 abitanti; 
  Vista la nota del 23 aprile 2021 del  Comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 16-septies, lettera d),  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, sono denominate «"Zona  gialla",
le regioni nei cui territori sono presenti  parametri  differenti  da
quelli indicati alle lettere a), b) e c)»; 
  Considerato che le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,  Umbria,
Veneto  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  presentano
parametri non riconducibili all'art. 1, comma 16-septies, lettere a),
b), c), del sopra citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e  che,
pertanto, allo stato, sussistono i  presupposti  per  l'applicazione,
nelle regioni e province autonome sopra richiamate, delle  misure  di
cui al  capo  III  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 
  Considerato che l'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, nel prevedere, in caso  di  permanenza  per  quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
determinato le misure restrittive, «l'applicazione, per un  ulteriore
periodo di quattordici giorni, delle misure  relative  allo  scenario
immediatamente inferiore», stabilisce un principio di gradualita' nel
procedimento  di  declassificazione  delle  misure  restrittive,   in
coerenza con quanto previsto nel citato documento di  «Prevenzione  e
risposta a COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e  pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»; 
  Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma
16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della  nuova
classificazione  delle  Regioni  Campania  e  Toscana   nella   «zona
arancione»; 
  Visto l'art. 1, comma 2,  ai  sensi  del  citato  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, ai sensi del quale «Dal 26 aprile 2021 cessano di
avere efficacia le disposizioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44  e   sono   conseguentemente
consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle
regioni e delle province autonome che si collocano nelle zone  bianca
e gialla»; 
  Sentiti   i   Presidenti   delle   Regioni    Abruzzo,    Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni  Abruzzo,  Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia
  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,  Marche,  Molise,   Piemonte,
  Toscana, Umbria, Veneto e  nelle  Province  autonome  di  Trento  e
  Bolzano 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2,  nelle   Regioni   Abruzzo,   Campania,   Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio,  Liguria,  Lombardia,  Marche,  Molise,
Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento
e Bolzano, cessa  l'applicazione  delle  misure  di  cui  alla  «zona
arancione» e si applicano le misure di cui alla c.d.  «zona  gialla»,
nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52.