IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 225, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale: «Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidita' derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'art. 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficolta' di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilita' di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico»; Visto il comma 2 del citato art. 225, il quale prevede che: «I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025»; Visto il comma 3 del citato art. 225, il quale prevede che: «Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui»; Visto il comma 5 del citato art. 225, il quale prevede che: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' di presentazione delle domande, nonche' i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilita' indicata al comma 2» dello stesso articolo; Visto il comma 6 del citato art. 225, il quale prevede che: «Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'art. 265» del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Considerato che i consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico regolamentati dalle regioni e dalle provincie autonome, che su di essi esercitano il potere di vigilanza e controllo e ne approvano gli atti fondamentali tra cui i bilanci preventivi e consuntivi nonche' i piani di classifica adottati anche sulla base del piano di gestione e manutenzione delle opere del comprensorio di bonifica, che giustifica la contribuenza; Considerato che le condizioni oggettive di accesso al mutuo attengono ad aspetti gestionali e finanziari dei consorzi di bonifica e che e', pertanto, opportuno acquisire preventivamente l'autorizzazione alla stipula del mutuo, il parere delle regioni e delle provincie autonome competenti, sulla sussistenza di tali condizioni, al fine di assicurare correntezza ed efficacia della procedura; Ritenuto necessario acquisire l'avviso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche allo scopo di partecipare il procedimento di concessione dei mutui e il criterio per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilita' in ragione dell'interesse regionale e delle provincie autonome alla corretta operativita' dei consorzi di bonifica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»; Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 gennaio 2021; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi di sostegno al lavoro e all'economia, per far fronte alla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disciplina i termini e le modalita' di presentazione delle domande da parte dei consorzi di bonifica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della determinazione dell'importo dei mutui concedibili in favore di ciascun consorzio richiedente nell'importo massimo complessivo di cui all'art. 225, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilita' indicata al comma 2 del medesimo art. 225.