Art. 4 Requisiti dei mutui 1. Ai fini dell'assunzione degli interessi a carico dello Stato, i mutui devono avere le seguenti caratteristiche: a) durata compresa tra uno e cinque anni, dalla data di inizio ammortamento, con pagamento di rate di ammortamento annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 31 ottobre 2021; b) tasso di interesse fisso non superiore a quello massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, maggiorato di uno spread pari a 1,60% e comunque nel limite massimo del 2,00% nominale annuo; c) importo massimo pari alla differenza tra l'importo della contribuenza 2020 e il totale dei contributi consortili incassati dal soggetto beneficiario dal 1° gennaio al 30 giugno 2020; d) non connessi a operazioni di consolidamento di passivita' finanziarie a breve termine; e) importo non superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00); 2. Le garanzie che assistono i mutui saranno richieste dagli istituti finanziatori sulla base di autonome valutazioni, in occasione dell'eventuale concessione dei medesimi mutui.