Art. 4 
 
                         Requisiti dei mutui 
 
  1. Ai fini dell'assunzione degli interessi a carico dello Stato,  i
mutui devono avere le seguenti caratteristiche: 
    a) durata compresa tra uno e cinque anni, dalla  data  di  inizio
ammortamento, con pagamento di rate di ammortamento annuali costanti,
comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 31 ottobre 2021; 
    b) tasso di interesse fisso non superiore  a  quello  massimo  da
applicare ai mutui da stipulare con onere a  carico  dello  Stato  di
importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 45, comma 32, della legge  23  dicembre  1998,  n.
448, maggiorato di uno spread pari a  1,60%  e  comunque  nel  limite
massimo del 2,00% nominale annuo; 
    c) importo massimo  pari  alla  differenza  tra  l'importo  della
contribuenza 2020 e il totale dei contributi consortili incassati dal
soggetto beneficiario dal 1° gennaio al 30 giugno 2020; 
    d) non connessi a  operazioni  di  consolidamento  di  passivita'
finanziarie a breve termine; 
    e) importo non superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00); 
  2. Le garanzie  che  assistono  i  mutui  saranno  richieste  dagli
istituti  finanziatori  sulla  base  di  autonome   valutazioni,   in
occasione dell'eventuale concessione dei medesimi mutui.