Art. 5 Presentazione e istruttoria delle domande 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi di bonifica interessati presentano contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni o provincie autonome in cui il consorzio ha la sede legale le domande di autorizzazione alla contrazione dei mutui; puo' essere presentata una sola domanda di autorizzazione alla contrazione del mutuo a valere sul presente decreto per ciascun consorzio di bonifica. 2. La domanda di autorizzazione alla contrazione del mutuo, approvata dal competente organo consortile, contiene la dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' della domanda di cui al precedente art. 3, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa secondo il modello pubblicato a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul proprio sito istituzionale nella sezione «Documenti». 3. Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino il limite di 500 milioni di euro previsto dall'art. 225, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli importi dei mutui autorizzati sono ridotti tutti in misura proporzionale. 4. Entro quaranta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al primo comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base del parere motivato espresso dalla regione o dalla provincia autonoma competente, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, autorizza la contrazione del mutuo che dovra' essere perfezionato sulla base dello schema contrattuale allegato, che potra' essere oggetto di modifiche formali in funzione degli schemi in uso presso gli istituti finanziatori. 5. La procedura di cui al presente articolo si svolge utilizzando esclusivamente le tecnologie informatiche. 6. L'elenco dei consorzi autorizzati alla contrazione del mutuo, con l'indicazione del relativo importo, sara' pubblicato a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul proprio sito istituzionale nella sezione «Documenti». 7. L'autorizzazione alla contrazione del mutuo di cui al precedente comma 4 non implica alcun obbligo alla relativa concessione da parte degli istituti finanziatori, che resta subordinata alle autonome valutazioni di merito di credito dei medesimi istituti finanziatori. 8. I consorzi, prima del perfezionamento del contratto di mutuo, devono comunicare, via PEC, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio II e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la misura del tasso di interesse fisso, in termini di parametro determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dello spread applicato allo stesso, concordato con l'istituto finanziatore ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera b). In assenza di comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze in merito al mancato rispetto di tali limiti entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, i consorzi potranno procedere al perfezionamento del contratto di mutuo, fermo restando che il tasso di interesse sulla base del quale sara' regolato il mutuo non potra', in ogni caso, essere maggiore del 2,00% nominale annuo.