Art. 5 
 
              Presentazione e istruttoria delle domande 
 
  1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente  decreto  i  consorzi  di  bonifica  interessati  presentano
contestualmente al Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali ed alle regioni o provincie autonome in cui il consorzio ha
la sede legale le domande  di  autorizzazione  alla  contrazione  dei
mutui; puo' essere presentata una sola domanda di autorizzazione alla
contrazione del mutuo a  valere  sul  presente  decreto  per  ciascun
consorzio di bonifica. 
  2.  La  domanda  di  autorizzazione  alla  contrazione  del  mutuo,
approvata dal competente organo consortile, contiene la dichiarazione
sottoscritta digitalmente dal legale  rappresentante  del  consorzio,
attestante la sussistenza delle condizioni  di  ammissibilita'  della
domanda di cui al precedente art. 3, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 47 e 48 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, resa secondo il modello pubblicato a cura  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul proprio
sito istituzionale nella sezione «Documenti». 
  3. Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti  superino
il limite di 500 milioni di euro previsto dall'art. 225, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli importi dei mutui  autorizzati
sono ridotti tutti in misura proporzionale. 
  4. Entro quaranta giorni dal termine di presentazione delle domande
di  cui  al  primo  comma,  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, sulla base del parere motivato espresso dalla
regione o dalla provincia  autonoma  competente,  da  rendersi  entro
trenta giorni dal ricevimento  della  domanda  di  cui  al  comma  1,
autorizza la contrazione del mutuo  che  dovra'  essere  perfezionato
sulla base dello schema  contrattuale  allegato,  che  potra'  essere
oggetto di modifiche formali in funzione degli schemi in  uso  presso
gli istituti finanziatori. 
  5. La procedura di cui al presente articolo si  svolge  utilizzando
esclusivamente le tecnologie informatiche. 
  6. L'elenco dei consorzi autorizzati alla  contrazione  del  mutuo,
con l'indicazione del relativo importo, sara' pubblicato a  cura  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul proprio
sito istituzionale nella sezione «Documenti». 
  7. L'autorizzazione alla contrazione del mutuo di cui al precedente
comma 4 non implica alcun obbligo alla relativa concessione da  parte
degli istituti finanziatori,  che  resta  subordinata  alle  autonome
valutazioni di merito di credito dei medesimi istituti finanziatori. 
  8. I consorzi, prima del perfezionamento del  contratto  di  mutuo,
devono comunicare,  via  PEC,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio II e,  per
conoscenza,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, la misura del tasso di  interesse  fisso,  in  termini  di
parametro determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma
32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448  e  dello  spread  applicato
allo stesso, concordato con l'istituto  finanziatore  ai  fini  della
verifica del rispetto dei limiti di cui al precedente art.  4,  comma
1,  lettera  b).  In   assenza   di   comunicazioni   del   Ministero
dell'economia e delle finanze in merito al mancato rispetto  di  tali
limiti entro sette giorni lavorativi dal ricevimento  della  suddetta
comunicazione, i consorzi potranno procedere al  perfezionamento  del
contratto di mutuo, fermo restando che il tasso  di  interesse  sulla
base del quale sara' regolato il mutuo  non  potra',  in  ogni  caso,
essere maggiore del 2,00% nominale annuo.