Art. 6 
 
                              Interessi 
 
  1. Gli interessi, a carico del  bilancio  dello  Stato  nel  limite
massimo complessivo di 10 milioni di euro annui, sono riconosciuti ai
soggetti finanziatori a decorrere dal giorno successivo alla data  di
erogazione dell'importo del mutuo e  sono  rimborsati  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  con  rate  annuali
scadenti  il  31  ottobre  secondo  quanto  previsto  dai  piani   di
ammortamento dei mutui.