Art. 6 Interessi 1. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui, sono riconosciuti ai soggetti finanziatori a decorrere dal giorno successivo alla data di erogazione dell'importo del mutuo e sono rimborsati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con rate annuali scadenti il 31 ottobre secondo quanto previsto dai piani di ammortamento dei mutui.