Art. 7 Obblighi dei beneficiari 1. Entro quindici giorni dalla contrazione del mutuo, i beneficiari adeguano le scritture contabili e, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, rendicontano l'attivita' finanziata con l'ammontare del mutuo contratto ai sensi del presente decreto; su tali atti, le regioni e provincie autonome esercitano i controlli ai sensi delle relative normative, comunicando tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali eventuali irregolarita' o anomalie, in particolare sulla mancanza dei presupposti di cui all'art. 3, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.