Art. 7 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
  1. Entro quindici giorni dalla contrazione del mutuo, i beneficiari
adeguano le scritture  contabili  e,  in  sede  di  approvazione  del
bilancio  consuntivo,   rendicontano   l'attivita'   finanziata   con
l'ammontare del mutuo contratto ai sensi  del  presente  decreto;  su
tali atti, le regioni e provincie autonome esercitano i controlli  ai
sensi  delle  relative  normative,  comunicando  tempestivamente   al
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  eventuali
irregolarita'  o  anomalie,  in  particolare   sulla   mancanza   dei
presupposti di cui all'art. 3, per l'adozione  dei  provvedimenti  di
competenza.