IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile
al 30 aprile 2021, si applicano le misure  di  cui  al  provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art.  2,  comma  1,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  salvo  quanto
diversamente disposto dal presente decreto»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  13  febbraio  2021,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021,  recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2021, n. 77; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021,  recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la nota del 24  aprile  2021  del  direttore  generale  della
prevenzione sanitaria in merito all'incremento dei casi registrati in
India in ragione anche della  maggiore  contagiosita'  di  una  nuova
variante di SARS-CoV-2; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge 25  marzo  2020,
n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
misure idonee a limitare  l'ingresso  di  viaggiatori  internazionali
provenienti dall'India; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo  2021  e  di  cui  alle  ordinanze  in
premessa, sono  vietati  l'ingresso  e  il  transito  nel  territorio
nazionale alle persone che nei quattordici giorni  antecedenti  hanno
soggiornato o transitato in India. 
  2. Le persone che si trovano nel territorio  nazionale  e  che  nei
quattordici  giorni  antecedenti  alla   presente   ordinanza   hanno
soggiornato o transitato  in  India,  anche  se  asintomatiche,  sono
obbligate  a  comunicare  immediatamente  l'avvenuto   ingresso   nel
territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test  molecolare
o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1,  l'ingresso  e  il  traffico
aereo dall'India sono consentiti a  condizione  che  i  soggetti  non
manifestino sintomi da  COVID-19  e  che  si  trovino  in  una  delle
seguenti situazioni: 
    a) abbiano la residenza anagrafica in Italia  da  data  anteriore
alla presente ordinanza; 
    b)  intendano  raggiungere  il  domicilio,  l'abitazione   o   la
residenza dei figli minori, del  coniuge  o  della  parte  di  unione
civile; 
    c) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili
motivi di necessita', all'ingresso in Italia. 
  4. Nei casi di cui al comma  3,  fermi  restando  gli  obblighi  di
dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della
salute 16 aprile 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
l'ingresso nel territorio nazionale e il  traffico  aereo  dall'India
sono consentiti secondo la seguente disciplina: 
    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione
di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso
nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o  antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di  confine,  ove  possibile,  ovvero  entro
quarantotto  ore  dall'ingresso  nel  territorio   nazionale   presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso  di  ingresso  nel
territorio nazionale mediante volo proveniente dall'India, il tampone
di cui alla presente lettera e' effettuato al momento dell'arrivo  in
aeroporto; 
    c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito  del  test  di
cui alla lettera b), alla  sorveglianza  sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di dieci giorni presso  l'abitazione  o  la
dimora nei termini di cui all'art. 51, commi da 1 a  5,  del  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,  previa
comunicazione  del  proprio  ingresso  nel  territorio  nazionale  al
Dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per
territorio; 
    d)  obbligo  di  effettuare  un  ulteriore  test   molecolare   o
antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1,  l'ingresso  nel  territorio
nazionale e' altresi' consentito nelle situazioni  previste  all'art.
51, comma 7, lettere f), m) e n),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  2  marzo  2021,  previa  autorizzazione  del
Ministero della salute o secondo  protocolli  sanitari  validati,  in
deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art.  51  secondo  la  seguente
disciplina: 
    a) adempimento degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all'art.
50; 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque
sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi sottoposti, nelle quarantotto  ore  antecedenti  all'ingresso
nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o  antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di  confine,  ove  possibile,  ovvero  entro
quarantotto  ore  dall'ingresso  nel  territorio   nazionale   presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento. 
  6. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di compilazione del  modulo  di  localizzazione
del passeggero digitale di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro
della salute 16 aprile 2021  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano
all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi  di  trasporto  di
persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi  ad  un  test
molecolare o antigenico, da effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al
momento dell'arrivo in aeroporto,  porto  o  luogo  di  confine,  ove
possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel  territorio
nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 1  non  si  applicano  ai  voli,
anche indiretti, iniziati non oltre  il  giorno  della  pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  8. Resta  altresi'  fermo  quanto  stabilito  all'allegato  28  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2   marzo   2021   recante
"Protocollo per raggiungere una nave per  l'imbarco,  per  la  libera
uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio".