Art. 2 1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino al 12 maggio 2021. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 aprile 2021 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1271