IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario   2021e   bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 775, della citata  legge  n.
178 del 2020, che prevede l'incremento del fondo di cui all'art.  53,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  da
ripartire  tra  i  comuni  che  hanno  deliberato  la  procedura   di
riequilibrio finanziario di cui  all'art.  243-bis  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge risultano avere il piano di  riequilibrio
approvato  e  in  corso  di  attuazione,  anche  se  in   attesa   di
rimodulazione a seguito di pronunce della Corte  dei  conti  e  della
Corte costituzionale, nonche' tra i comuni  che  alla  medesima  data
risultano  avere  il  piano   di   riequilibrio   in   attesa   della
deliberazione  della  sezione  regionale  della   Corte   dei   conti
sull'approvazione o sul diniego del piano stesso. 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  1,  comma  776,  della  citata
legge n. 178 del 2020, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del  fondo  di  cui  al
comma 775 per gli esercizi 2021 e  2022,  tra  i  comuni  di  cui  al
medesimo comma 775 con l'ultimo indice di  vulnerabilita'  sociale  e
materiale (IVSM), calcolato  dall'ISTAT  con  riferimento  all'ultimo
elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale  e
con la relativa capacita'  fiscale  pro  capite,  adottata  ai  sensi
dell'art. 43, comma 5-quater, primo  periodo,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, inferiore  a  495;  i  criteri  tengono  conto
dell'importo pro capite della quota da ripianare,  calcolato  tenendo
conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della
quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini  del  riparto  gli
enti con popolazione superiore a 200.000  abitanti  sono  considerati
come enti di 200.000 abitanti. 
  Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 1, comma 777,  della
citata legge n. 178 del 2020, sono esclusi all'applicazione dei commi
775 e 776 del medesimo articolo, gli enti beneficiari  delle  risorse
di cui all'art. 53 del citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
come determinate dal decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto
del fondo di cui allo stesso art. 53. 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 25 marzo 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai comuni elencati nell'allegato «A»  che  hanno  deliberato  la
procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243-bis  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data di entrata
in vigore della legge n. 178 del 2020 risultano  avere  il  piano  di
riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se  in  attesa
di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e  della
Corte costituzionale, nonche' tra i comuni  che  alla  medesima  data
risultano  avere  il  piano   di   riequilibrio   in   attesa   della
deliberazione  della  sezione  regionale  della   Corte   dei   conti
sull'approvazione o sul diniego del piano stesso, sono  concessi  100
milioni di euro, per l'anno 2021 e 50  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, ripartiti, tenendo conto dell'importo pro capite della quota da
ripianare, calcolato sulla base della  popolazione  residente  al  1°
gennaio 2020 e del  peso  della  quota  da  ripianare  sulle  entrate
correnti cosi' come specificato nell'allegato B «Nota metodologica». 
  2. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000
abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. 
  3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 aprile 2021 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                     Lamorgese        
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Franco