IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 775, della citata legge n. 178 del 2020, che prevede l'incremento del fondo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonche' tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso. Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 776, della citata legge n. 178 del 2020, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 775 con l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacita' fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 1, comma 777, della citata legge n. 178 del 2020, sono esclusi all'applicazione dei commi 775 e 776 del medesimo articolo, gli enti beneficiari delle risorse di cui all'art. 53 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso art. 53. Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021; Decreta: Art. 1 1. Ai comuni elencati nell'allegato «A» che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020 risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonche' tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso, sono concessi 100 milioni di euro, per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, ripartiti, tenendo conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti cosi' come specificato nell'allegato B «Nota metodologica». 2. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. 3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2021 Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco