Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza  produce  effetti  immediati  a  decorrere
dalla sua adozione e fino al 12 maggio 2021. 
  2. Le compagnie aeree, le societa' e gli enti  pubblici  e  privati
che gestiscono gli scali aeroportuali,  marittimi  e  terrestri  sono
tenuti a garantire la massima diffusione  di  quanto  disposto  dalla
presente ordinanza. Le autorita' preposte ai controlli  di  frontiera
attuano le disposizioni della presente ordinanza. 
  3. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 aprile 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle 
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1391