Art. 2 1. La presente ordinanza produce effetti immediati a decorrere dalla sua adozione e fino al 12 maggio 2021. 2. Le compagnie aeree, le societa' e gli enti pubblici e privati che gestiscono gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri sono tenuti a garantire la massima diffusione di quanto disposto dalla presente ordinanza. Le autorita' preposte ai controlli di frontiera attuano le disposizioni della presente ordinanza. 3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2021 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1391