IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; 
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19», e, in particolare l'articolo 21,  che  ha
prorogato  le  disposizioni   sui   c.d.   "Covid   hotel"   previsti
dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale prevede  che  «dal  7
aprile  al  30  aprile  2021,  si  applicano  le  misure  di  cui  al
provvedimento  adottato  in  data  2  marzo   2021,   in   attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19»",   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021,  recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, recante
"Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 aprile 2021, recante
"Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2021, n. 99; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2021, recante
"Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Vista la nota-mail del 29 aprile 2021 del Direttore generale  della
prevenzione  sanitaria  in  merito   alla   preoccupante   situazione
epidemiologica che si sta registrando nel contesto internazionale  ed
in particolare nel subcontinente Indiano; 
  Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile  2021,
n. 52, ulteriori misure idonee a limitare l'ingresso  di  viaggiatori
internazionali provenienti dall'India, dal  Bangladesh  e  dallo  Sri
Lanka; 
  Ritenuto, altresi', necessario e  urgente,  in  considerazione  del
persistente quadro epidemiologico  internazionale,  prorogare,  nelle
more dell'adozione  di  un  successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi' come  richiamato
dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le misure  urgenti  disposte
con le citate ordinanze 2 e 16 aprile 2021, nei termini di  cui  alla
presente ordinanza; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e il Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono  vietati  l'ingresso  e  il
transito nel territorio nazionale alle persone  che  nei  quattordici
giorni  antecedenti  hanno  soggiornato  o   transitato   in   India,
Bangladesh o Sri Lanka, con  eccezione  dei  cittadini  italiani  che
abbiano la residenza anagrafica in  Italia  da  data  anteriore  alla
presente ordinanza, a  condizione  che  non  manifestino  sintomi  da
COVID-19. Alle stesse condizioni possono, altresi', fare ingresso nel
territorio nazionale i soggetti rientranti  nelle  categorie  di  cui
all'articolo 51, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente  del
Consiglio dei  ministri  2  marzo  2021,  previa  autorizzazione  del
Ministero  della  salute  o  nel  rispetto  di  protocolli   sanitari
validati. 
  2. Le persone che si trovano nel territorio  nazionale  e  che  nei
quattordici  giorni  antecedenti  alla   presente   ordinanza   hanno
soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka,  anche  se
asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente  l'avvenuto
ingresso nel territorio  nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test
molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone  nonche'
a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni,
con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare  o  antigenico
al termine del periodo di isolamento. 
  3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applica la seguente disciplina: 
    a)  adempimento  degli   obblighi   di   dichiarazione   di   cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021; 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque
sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi sottoposti, nelle settantadue  ore  antecedenti  all'ingresso
nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o  antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di  esecuzione  di  test
molecolare,  il  soggetto  e'  comunque  tenuto  in  isolamento  fino
all'esito dello stesso; 
    d) isolamento nei "Covid Hotel" previsti dall'articolo 1, commi 2
e 3,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  ovvero  nei  luoghi
idonei  indicati  dall'autorita'  sanitaria  o  dalle  autorita'   di
protezione civile,  per  un  periodo  di  dieci  giorni  in  modo  da
garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario; 
    e)  obbligo  di  effettuare  un  ulteriore  test   molecolare   o
antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento. 
  4. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di compilazione del  modulo  di  localizzazione
del passeggero digitale di  cui  all'articolo  3  dell'ordinanza  del
Ministro della salute 16 aprile 2021, le  disposizioni  del  presente
articolo non si applicano all'equipaggio e  al  personale  viaggiante
dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per  tali  soggetti  resta
fermo l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico,  da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di  confine,  ove  possibile,  ovvero  entro
quarantotto  ore  dall'ingresso  nel  territorio   nazionale   presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento. Agli  stessi  dal  momento
dell'ingresso in Italia e fino al rientro  in  sede,  si  applica  la
misura dell'isolamento, nei  luoghi  idonei  indicati  dall'autorita'
sanitaria o dall'autorita' di protezione civile. 
  5. Resta  altresi'  fermo  quanto  stabilito  all'allegato  28  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2   marzo   2021   recante
"Protocollo per raggiungere una nave per  l'imbarco,  per  la  libera
uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio". 
  6. Le compagnie aeree, le societa' e gli enti  pubblici  e  privati
che gestiscono gli scali aeroportuali,  marittimi  e  terrestri  sono
tenuti a garantire la massima diffusione  di  quanto  disposto  dalla
presente ordinanza. Le autorita' preposte ai controlli  di  frontiera
attuano le disposizioni della presente ordinanza.