Art. 3 1. La presente ordinanza produce effetti immediati a decorrere dalla sua adozione e fino al 15 maggio 2021. 2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 25 aprile 2021 e 28 aprile 2021 cessano di trovare applicazione. 3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2021 Il Ministro: Speranza ________ Avvertenza: A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.