Art. 7 
 
  Possono partecipare alle aste come operatori  i  soggetti  appresso
indicati che siano abilitati  allo  svolgimento  di  almeno  uno  dei
servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del «testo unico
della finanza»: 
    a) le banche italiane  comunitarie  ed  extracomunitarie  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in
base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo; 
    le banche  comunitarie  possono  partecipare  all'asta  anche  in
quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato  decreto
legislativo n. 385 del 1993, senza  stabilimento  di  succursali  nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti al comma 3 dello stesso art. 16; 
    le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche  in
quanto esercitino le attivita'  di  intermediazione  mobiliare  senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16,  comma
4; 
    b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di Paesi
terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g)  del  «testo  unico
della finanza», iscritte all'albo istituito presso  la  CONSOB,  come
stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero  le  imprese  di  investimento
dell'Unione europea di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  f,  dello
stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo. 
  Alla  Banca  d'Italia,  quale  gerente  il  servizio  di  tesoreria
provinciale  dello   Stato,   viene   affidata   l'esecuzione   delle
operazioni. 
  La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
rete nazionale interbancaria.